Sentenza del 11/04/2024 n. 1046 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento per la esclusione dal regime forfettario ex legge n.190/2014 per aver percepito, nell'anno precedente, redditi da lavoro dipendente superiori a €30.000. L'Agenzia ha ritenuto non applicabile il regime agevolato ricorrendo la causa ostativa della soglia, mentre il contribuente ha sostenuto che, essendo cessato il rapporto di lavoro (29/01/2016) prima di iniziare l'attività autonoma (febbraio 2016), la soglia dei €30.000 non doveva essere verificata in quanto la norma esonera i soggetti la cui causa ostativa è la cessazione del rapporto di lavoro.
La decisione
La Corte ha rigettato l'appello dell'Agenzia e confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente. È stato riconosciuto che l'esclusione della verifica della soglia di €30.000 in caso di cessazione del rapporto di lavoro non richiede una limitazione temporale (non va verificata la decorrenza della cessazione rispetto all'anno precedente) e che la circolare n.10/E/2016, nella parte in cui limita l'effetto dell'esclusione alle cessazioni intervenute nell'anno precedente, interpreta la norma in modo più restrittivo rispetto al dettato legislativo e alla sua ratio. L'avviso di accertamento è quindi annullato e l'Agenzia è condannata alle spese di lite (liquidate in €2.100 oltre accessori di legge).
Norme richiamate
legge n. 190/2014, art. 1 comma 57 lett. d-ter
Prevede che il regime forfetario è escluso per chi nell'anno precedente ha percepito redditi da lavoro dipendente oltre €30.000 ma dispone l'irrilevanza di tale causa ostativa nel caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato; la Corte interpreta la disposizione nel senso che non richiede un ulteriore vincolo temporale per la cessazione.
circolare Agenzia Entrate n. 10/E del 2016
L'Agenzia ha interpretato la norma limitando l'esclusione alle cessazioni intervenute nell'anno precedente; la Corte ritiene che tale interpretazione sia più restrittiva del testo normativo e non conforme alla ratio legislativa.
legge n. 160/2019, art. 1 comma 692 lett. d)
Secondo il testo della sentenza questa disposizione avrebbe formalizzato/aggiunto la causa di esclusione con efficacia dal 1° gennaio 2020; la Corte, comunque, interpreta la disciplina nel suo complesso privilegiando la ratio di incentivazione di chi ha perso il lavoro.
Massime di principio
- Se la norma che esonera dalla verifica della soglia per il regime forfetario parla genericamente di 'cessazione del rapporto di lavoro' senza indicare un vincolo temporale, tale cessazione va intesa in senso ampio e non limitata all'anno precedente: il contribuente che ha perso il lavoro e apre partita IVA può fruire del regime anche se la cessazione è nello stesso anno di inizio dell'attività.
- Le circolari amministrative non possono estendere o restringere il contenuto della norma oltre quanto previsto dal legislatore; il giudice può disapplicare l'interpretazione amministrativa se la ritiene incompatibile col testo e con la ratio legislativa.
- La soglia dei €30.000 ha senso per escludere chi svolge attività autonoma in aggiunta al lavoro dipendente continuativo; chi non ha più la fonte di reddito va invece incentivato e deve essere considerato meritevole del regime agevolato.
- In casi simili verificare sempre il testo letterale della norma e la sua finalità (ratio legis): in presenza di ambiguità favorevole al contribuente, il principio di interpretazione sistematica e teleologica può portare a favore dell'accesso al regime agevolato.
- In sede di contenzioso è probabile l'addebito delle spese alla parte soccombente; documentare con precisione le date di cessazione del rapporto di lavoro e di inizio attività autonoma è cruciale per sostenere la posizione del contribuente.
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