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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08179/2024 del 26/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una domanda risarcitoria proposta da un proprietario e da una società collegata per i danni asseritamente causati da lavori di demolizione e ristrutturazione di un fabbricato, in occasione di piogge abbondanti e successivi allagamenti. In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda e condannato in solido Comune, società proprietaria del fabbricato e impresa esecutrice al pagamento di un importo complessivo molto elevato. In appello, invece, la Corte territoriale ha riformato integralmente la decisione, ritenendo non provati o non imputabili i principali pregiudizi dedotti, e ha ridotto l’eventuale danno residuo a importi modesti, escludendo in particolare il c.d. danno estetico e il danno al portone/scaffalatura. Il ricorso per cassazione ha articolato quattro motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente attribuito alla proprietà della controparte il fregio danneggiato, mentre il danno estetico riguardava la facciata del ricorrente; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c. per errata qualificazione della domanda, perché la Corte avrebbe male interpretato la pretesa risarcitoria relativa al fregio e alla cortina muraria; 3) nullità della sentenza per difetto di motivazione sul rigetto della domanda relativa ai danni alla porta d’ingresso del negozio e ai montanti, asseritamente causati dagli allagamenti; 4) violazione dell’art. 97 c.p.c. sulla regolazione delle spese, poiché la condanna in solido era stata disposta nonostante la diversità di interessi e l’assenza di solidarietà sostanziale tra le parti soccombenti, con liquidazione parametrata all’intero valore della controversia.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché la censura, sotto l’apparente veste di omesso esame e violazione dell’art. 112 c.p.c., mirava in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito e una diversa lettura degli atti e delle prove, senza indicare specificamente il fatto storico decisivo omesso né trascrivere adeguatamente la parte rilevante dell’atto introduttivo. Ha poi respinto il terzo motivo perché la Corte d’appello aveva motivato espressamente l’assenza di prova del nesso tra gli allagamenti e i danni al portone e alla scaffalatura, attribuendoli invece all’esposizione agli agenti atmosferici. Ha infine respinto il quarto motivo, affermando che la condanna solidale alle spese è ammissibile anche in presenza di mera comunanza di interessi e convergenza difensiva, come nel caso di specie, dove le difese degli appellati erano sostanzialmente coincidenti. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio è configurabile solo come omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non consente una nuova valutazione del merito o della sufficienza della motivazione.

  • art. 112 c.p.c.

    L’omessa pronuncia si configura solo quando manchi del tutto la decisione su domande, eccezioni o censure; non ricorre quando il giudice di appello rilegga e qualifichi diversamente la domanda sulla base di un giudizio di fatto.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    La nullità per difetto di motivazione non sussiste quando la sentenza contenga una motivazione espressa e comprensibile sul punto deciso.

  • art. 97 c.p.c.

    La condanna solidale alle spese può essere pronunciata anche in assenza di solidarietà sostanziale, se vi è comunanza di interessi e convergenza delle difese; la ripartizione proporzionale opera solo quando le posizioni dei soccombenti siano effettivamente distinte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto dell’impugnazione, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione delle prove o per contestare la ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito; occorre individuare un fatto storico decisivo effettivamente omesso.
  • La denuncia di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. richiede la totale mancanza di decisione su una domanda o su una censura ritualmente proposta; non è sufficiente lamentare che il giudice abbia interpretato diversamente la domanda o abbia deciso in senso sfavorevole.
  • La censura di nullità per difetto di motivazione è infondata quando la sentenza d’appello contenga una ragione logica e concreta del rigetto, anche se la parte la contesti nel merito.
  • In tema di spese processuali, la condanna solidale di più soccombenti è legittima anche in mancanza di solidarietà sostanziale quando le parti abbiano un interesse comune e abbiano svolto difese sostanzialmente convergenti.
  • Chi impugna la regolazione delle spese deve indicare specificamente la divergenza delle posizioni processuali e difensive dei soccombenti; in mancanza, la liquidazione unitaria non è censurabile.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PASpese di liteImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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