Cassazione Civile, Ordinanza n. 35311/2022 del 30/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Un ex dipendente INAIL ha chiesto il rimborso delle maggiori somme versate negli anni 2012 e 2013 sulla pensione integrativa percepita dall'INAIL, deducendo che non gli era stata applicata l'aliquota agevolata del 15 per cento. Il diniego tacito dell'amministrazione finanziaria è stato impugnato davanti alla CTP di Roma, che ha accolto il ricorso del contribuente. La CTR Lazio ha poi rigettato l'appello dell'Ufficio richiamando un precedente conforme della stessa commissione. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, ma prima della decisione ha rinunciato al ricorso ai sensi dell'art. 390 c.p.c., chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio e la compensazione integrale delle spese. Il contribuente aveva a sua volta aderito a un assetto conciliativo, rinunciando a far valere la sentenza favorevole a condizione della rinuncia dell'Ufficio al ricorso, con rinuncia alle spese.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso per cassazione effettuata dall'Agenzia delle entrate e ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Ha inoltre compensato integralmente le spese tra le parti, valorizzando il complessivo contegno conciliativo manifestato in prossimità dell'udienza. Ha escluso il raddoppio del contributo unificato, rilevando che tale conseguenza non si applica nei casi di rinuncia al ricorso, essendo prevista solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso per cassazione è stata ritenuta validamente esercitata dall'Agenzia e idonea a produrre effetti processuali estintivi.
La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso.
La rinuncia è stata formalizzata tramite istanza allegata alla memoria depositata ai sensi di questa norma.
art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. in L. 18 dicembre 2020, n. 176
La relazione è stata svolta in pubblica udienza secondo la disciplina speciale richiamata nel provvedimento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato in caso di rinuncia al ricorso, trattandosi di misura eccezionale applicabile solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione è un atto unilaterale idoneo a determinare l'estinzione del processo senza necessità di accettazione della controparte; l'eventuale adesione del resistente rileva principalmente ai fini delle spese.
- La rinuncia al ricorso fa venir meno l'interesse alla prosecuzione dell'impugnazione e determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica alla rinuncia al ricorso, perché la relativa disciplina ha natura eccezionale e non è estensibile oltre i casi espressamente previsti.
- In presenza di un comportamento complessivamente conciliativo delle parti, la Corte può disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
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