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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35311/2022 del 30/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Un ex dipendente INAIL ha chiesto il rimborso delle maggiori somme versate negli anni 2012 e 2013 sulla pensione integrativa percepita dall'INAIL, deducendo che non gli era stata applicata l'aliquota agevolata del 15 per cento. Il diniego tacito dell'amministrazione finanziaria è stato impugnato davanti alla CTP di Roma, che ha accolto il ricorso del contribuente. La CTR Lazio ha poi rigettato l'appello dell'Ufficio richiamando un precedente conforme della stessa commissione. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, ma prima della decisione ha rinunciato al ricorso ai sensi dell'art. 390 c.p.c., chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio e la compensazione integrale delle spese. Il contribuente aveva a sua volta aderito a un assetto conciliativo, rinunciando a far valere la sentenza favorevole a condizione della rinuncia dell'Ufficio al ricorso, con rinuncia alle spese.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso per cassazione effettuata dall'Agenzia delle entrate e ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Ha inoltre compensato integralmente le spese tra le parti, valorizzando il complessivo contegno conciliativo manifestato in prossimità dell'udienza. Ha escluso il raddoppio del contributo unificato, rilevando che tale conseguenza non si applica nei casi di rinuncia al ricorso, essendo prevista solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione è un atto unilaterale idoneo a determinare l'estinzione del processo senza necessità di accettazione della controparte; l'eventuale adesione del resistente rileva principalmente ai fini delle spese.
  • La rinuncia al ricorso fa venir meno l'interesse alla prosecuzione dell'impugnazione e determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
  • Il raddoppio del contributo unificato non si applica alla rinuncia al ricorso, perché la relativa disciplina ha natura eccezionale e non è estensibile oltre i casi espressamente previsti.
  • In presenza di un comportamento complessivamente conciliativo delle parti, la Corte può disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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