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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12763/2026 del 07/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda una sentenza del Tribunale di Roma che aveva applicato, su richiesta dell'imputato, una pena di un anno e quattro mesi di reclusione ed euro 1.000 di multa, con attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e diminuzione per il rito. Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, in via cumulativa, inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione, con riferimento agli artt. 132, 133, 192 e 648 c.p. e agli artt. 456 e 444 c.p.p. In sostanza, il ricorso contestava la correttezza della decisione e della motivazione della sentenza di patteggiamento, anche sotto il profilo della quantificazione del trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., la sentenza di applicazione della pena può essere impugnata per cassazione soltanto per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e decisione, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Poiché il ricorso deduceva invece, in modo generico e cumulativo, violazioni di legge e vizi di motivazione, esso non rientrava nei casi tassativi di ricorribilità. La Corte ha anche precisato che la sentenza ex art. 444 c.p.p. non deve contenere una motivazione sull'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., essendo comunque limitata l'impugnabilità ai soli casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. All'inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    motivi attinenti alla espressione della volontà dello stesso imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la decisione, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e alla illegalità della pena o della misura di sicurezza

    Delimita in modo tassativo i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena; sono quindi inammissibili impugnazioni fondate su vizi diversi, come violazione di legge e vizio di motivazione.

  • art. 444 c.p.p.

    La sentenza di patteggiamento è la pronuncia impugnata; la Corte ribadisce che, in questo rito, la motivazione non deve riguardare l'insussistenza di cause di proscioglimento oltre i limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • art. 129 c.p.p.

    La Corte afferma che, nella sentenza ex art. 444 c.p.p., non è richiesto un espresso vaglio motivazionale sull'insussistenza di cause di proscioglimento, data la specialità del regime di impugnazione.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso avviene senza formalità, mediante procedura semplificata e non partecipata, quando mancano le condizioni per proporre il ricorso ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • art. 132 c.p.

    Norma evocata dal ricorrente per censurare il trattamento sanzionatorio, ma non scrutinata nel merito perché il ricorso è stato ritenuto inammissibile.

  • art. 133 c.p.

    Norma evocata dal ricorrente per contestare la determinazione della pena, ma la doglianza non è esaminabile nel perimetro ristretto dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • art. 192 c.p.p.

    Norma evocata dal ricorrente in relazione alla valutazione della prova, ma il motivo è estraneo ai limiti di impugnabilità della sentenza di patteggiamento.

  • art. 456 c.p.p.

    Norma evocata dal ricorrente, ma non pertinente ai motivi tassativi di ricorso contro la sentenza di applicazione della pena.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni doglianza diversa è inammissibile.
  • Non è deducibile con ricorso per cassazione contro il patteggiamento il vizio di motivazione, neppure se formulato insieme a censure di violazione di legge, quando non investa uno dei profili espressamente consentiti dalla norma.
  • La sentenza di patteggiamento non richiede una motivazione specifica sull'assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., perché il controllo di legittimità è circoscritto ai soli motivi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • Quando il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è fuori dai casi consentiti, la Corte di cassazione dichiara l'inammissibilità senza formalità, secondo il procedimento camerale non partecipato previsto dall'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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