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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12718/2026 del 07/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto corretta la conversione dell'appello in ricorso per cassazione, ma ha dichiarato l'impugnazione inammissibile per difetto di sottoscrizione da parte di difensore abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato aveva impugnato con atto di appello la sentenza del Tribunale che aveva applicato la pena su accordo tra le parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p. La Corte d'appello ha convertito l'appello in ricorso per cassazione e trasmesso gli atti alla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p. In sede di legittimità, il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché proposto da difensore non iscritto all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, requisito necessario a pena di inammissibilità per il ricorso per cassazione. È stata inoltre disposta la declaratoria de plano dell'inammissibilità e la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato come base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, avverso la quale il rimedio esperibile è il ricorso per cassazione

  • art. 568, comma 5, c.p.p.

    il giudice che riceve un'impugnazione proposta con mezzo diverso da quello corretto deve verificare l'impugnabilità oggettiva e la volontas impugnationis, trasmettendo gli atti al giudice competente

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria de plano dell'inammissibilità dell'impugnazione

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende

  • Corte cost. n. 186 del 13/06/2000

    richiamata per giustificare l'attribuzione di profili di colpa al ricorrente in caso di evidente inammissibilità

  • Sez. 5, n. 313 del 20/11/2020 - dep. 2021, Bruccoleri

    afferma il principio di conservazione del mezzo di impugnazione e il dovere di trasmissione al giudice competente quando vi sia volontas impugnationis

  • Sez. 3, n. 16703 del 12/01/2011, Cipullo

    la sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di difensore iscritto all'albo speciale è necessaria a pena di inammissibilità, anche se l'atto era stato qualificato come appello

  • Sez. 3, n. 26905 del 22/04/2004, Pellegrino

    il principio di conservazione ex art. 568, comma 5, c.p.p. non sana il vizio originario dell'atto né consente deroghe alle regole formali e sostanziali del ricorso per cassazione

  • Sez. 2, n. 29575 del 12/07/2022, Pisano

    richiamata in conformità al principio sulla necessità del difensore iscritto all'albo speciale

  • Sez. 1, n. 33272 del 27/06/2013, Mana

    richiamata in conformità al principio sulla necessità del difensore iscritto all'albo speciale

Massime di principio

  • Quando una parte impugna un provvedimento con un mezzo di gravame diverso da quello previsto dalla legge, il giudice adito deve limitarsi a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento e la volontà di impugnare, trasmettendo poi gli atti al giudice competente.
  • Il principio di conservazione del mezzo di impugnazione non può sanare la mancanza dei requisiti formali e sostanziali propri del ricorso per cassazione, tra cui la sottoscrizione da parte di difensore iscritto all'albo speciale.
  • L'eventuale successiva nomina di un difensore abilitato non elimina il vizio originario dell'impugnazione proposta da difensore non abilitato.
  • La mancanza del requisito della difesa tecnica abilitata nel ricorso per cassazione comporta inammissibilità rilevabile de plano e legittima la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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