Cassazione Penale, Ordinanza n. 12712/2026 del 07/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata è quella del Tribunale di Roma del 18 dicembre 2025, resa in un procedimento definito con applicazione della pena su richiesta. I due imputati hanno proposto personalmente ricorso per cassazione. La Corte rileva che, essendo il provvedimento e i ricorsi successivi al 3 agosto 2017, il ricorso dell'imputato deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Inoltre, le impugnazioni risultano proposte fuori dai casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che limita il ricorso contro la sentenza di patteggiamento ai soli motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. I ricorrenti si doleva-no in modo generico del mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., motivo ritenuto non rientrante nel perimetro dei motivi consentiti e comunque formulato in modo generico.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili de plano, rilevando sia il difetto di sottoscrizione da parte di difensori cassazionisti sia la proposizione di motivi non consentiti contro sentenza di applicazione della pena. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non emergendo profili tali da escludere la colpa nella proposizione dei ricorsi.
Norme richiamate
art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
a pena di inammissibilità
Il ricorso per cassazione dell'imputato, per gli atti successivi all'entrata in vigore della l. n. 103 del 2017, deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza
Contro la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi tassativamente indicati.
Il ricorrente ha dedotto in modo generico il mancato proscioglimento, ma la censura non era idonea a superare i limiti di ricorribilità previsti per la sentenza di applicazione della pena.
art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
L'inammissibilità è stata dichiarata senza ulteriore trattazione, con decisione immediata.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
La riforma ha introdotto il requisito della sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore cassazionista e ha delimitato i motivi di ricorso contro la sentenza di patteggiamento.
Corte cost., sent. n. 186 del 2000
È richiamata per giustificare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in presenza di profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Massime di principio
- Dopo la riforma del 2017, il ricorso per cassazione proposto dall'imputato deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto all'albo speciale della Cassazione.
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta il ricorso per cassazione è ammissibile solo per i motivi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni censura diversa è inammissibile.
- Una doglianza generica sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non consente di aggirare i limiti legali al ricorso avverso il patteggiamento.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende, quando non risultino assenti profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
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