Cassazione Penale, Ordinanza n. 12762/2026 del 07/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
In appello era stata confermata la sentenza del Tribunale che aveva posto a carico dell'imputato le spese processuali del grado e la refusione delle ulteriori spese di assistenza e difesa della parte civile. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione personalmente, articolando tre motivi con cui denunciava vizio di motivazione, erronea applicazione della legge penale e violazione della legge processuale. La Corte non è entrata nel merito di tali doglianze, rilevando preliminarmente che il ricorso era stato proposto personalmente dall'imputato e non sottoscritto da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, come richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 613 c.p.p. dopo la riforma del 2017.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'imputato, in violazione dell'art. 613 c.p.p. Nel conseguenza ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenuta congrua in relazione alla causa di inammissibilità. La declaratoria è stata pronunciata con procedura semplificata e non partecipata ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte; deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Sono irrilevanti l'autenticazione della firma da parte di un legale e la sottoscrizione del difensore per accettazione del mandato o della delega al deposito.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso può essere pronunciata con procedura semplificata e non partecipata.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il ricorso presentato personalmente dalla parte è inammissibile, se non sottoscritto da difensore abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione.
- Ai fini della valida proposizione del ricorso, non bastano l'autenticazione della firma da parte di un legale né la mera sottoscrizione del difensore per accettazione del mandato o della delega al deposito dell'atto.
- Quando l'inammissibilità del ricorso emerge ictu oculi per un vizio formale, la Corte può pronunciarla con rito semplificato e non partecipato.
- La declaratoria di inammissibilità comporta automaticamente la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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