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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12719/2026 del 07/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato impugna la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha ridotto la pena in accoglimento di un accordo ex art. 599-bis c.p.p. relativo a un furto aggravato. Con un unico motivo deduce violazione di legge sulla qualificazione giuridica del fatto, mirando a contestare la configurazione del reato e, in sostanza, a dissociarsi dai termini della contestazione nonostante l'accordo raggiunto in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, in presenza di patteggiamento in appello ex art. 599-bis c.p.p., la rinuncia ai motivi di appello produce un effetto preclusivo anche nel giudizio di legittimità sulle questioni oggetto dell'accordo, incluse la qualificazione del reato e le aggravanti, salvo l'ipotesi di illegalità della pena, qui non dedotta né ravvisabile. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    L'accordo sulla pena in appello limita la cognizione del giudice di secondo grado e produce preclusioni anche nel successivo giudizio di legittimità sulle questioni rimesse alla disponibilità delle parti; il ricorso è inammissibile su tali punti, salvo illegittimità della pena concordata.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    Ha introdotto l'istituto del patteggiamento in appello richiamato dalla decisione.

  • art. 129 c.p.p.

    Le questioni devolute non introducevano alcun elemento decisivo per una immediata declaratoria di cause di non punibilità.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    L'inammissibilità può essere dichiarata de plano.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 599-bis c.p.p.

    Norma sul patteggiamento in appello cui si collega la rinuncia ai motivi e la conseguente preclusione impugnatoria.

Massime di principio

  • Nel patteggiamento in appello ex art. 599-bis c.p.p., la parte che aderisce all'accordo rinuncia alle questioni devolute e non può poi impugnarle in cassazione, poiché il negozio processuale ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale.
  • La rinuncia ai motivi di appello, salvo quelli espressamente mantenuti, comprende anche le contestazioni sulla qualificazione giuridica del fatto e sulla sussistenza delle aggravanti.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando mira solo a dissociarsi dall'accordo sulla pena o dalla qualificazione del reato senza dedurre un'illegalità della pena concordata o elementi decisivi ex art. 129 c.p.p.
  • L'inammissibilità manifesta può essere dichiarata de plano e comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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