Cassazione Penale, Ordinanza n. 12764/2026 del 07/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel procedimento definito con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti nei confronti di due coimputati, era stata disposta anche la confisca, diretta e per equivalente, di beni riferibili a un soggetto indicato come terzo interessato fino alla concorrenza di euro 58.257,60. Il terzo, tramite il difensore, proponeva ricorso per cassazione deducendo: 1) erronea applicazione degli artt. 640-quater e 322-ter c.p. e violazione dei principi affermati dalle Sezioni Unite n. 13783/2025, sostenendo di essere un terzo interessato leso dalla misura ablativa; 2) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione a sostegno della confisca. La Corte non esamina il merito delle doglianze perché rileva d’ufficio l’inammissibilità del ricorso: l’atto di nomina del difensore conteneva solo una generica nomina a difensore di fiducia con mandato ad impugnare, ma non indicava in modo chiaro la qualità di terzo interessato né il conferimento della procura speciale necessaria per impugnare in materia di sequestro/confisca da parte di soggetto portatore di un interesse meramente civilistico.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché sottoscritto da difensore non munito di procura speciale valida per il terzo interessato. La Corte ha richiamato la regola per cui il terzo interessato alla restituzione del bene o comunque inciso dalla confisca deve stare in giudizio con ministero di difensore munito di procura speciale, la quale deve manifestare in modo chiaro la volontà di affidare a quel professionista la tutela delle proprie ragioni nella specifica procedura. Mancando nell’atto ogni riferimento alla qualità di terzo interessato, alla confisca o all’interesse civilistico da far valere, la Corte ha ritenuto non integrati i presupposti per la valida proposizione del ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
richiamato come base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti nei confronti dei coimputati
art. 640-quater c.p.
richiamato quale norma che consente la confisca nei casi previsti, anche per equivalente
art. 322-ter c.p.
richiamato quale base della confisca diretta e per equivalente disposta sui beni riferibili al soggetto inciso
art. 100 c.p.p.
per i soggetti portatori di un interesse meramente civilistico, come il terzo interessato alla restituzione del bene sequestrato o confiscato, è necessaria la difesa tramite procuratore munito di procura speciale
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
l’inammissibilità del ricorso privo delle condizioni di legittimazione può essere dichiarata senza formalità, con procedura semplificata e non partecipata
art. 610, comma 1, c.p.p.
richiamato in rapporto di specialità con la disciplina della trattazione camerale partecipata dei ricorsi
art. 611 c.p.p.
richiamato per la trattazione camerale partecipata dei ricorsi in generale
art. 83 c.p.c.
evocato in via analogica per il modello della procura speciale del terzo interessato, sul paradigma del processo civile
art. 640-quater e 322-ter c.p.
norme applicate per la confisca disposta sulla somma indicata
Massime di principio
- Il terzo interessato che intenda impugnare un provvedimento di confisca deve essere assistito da difensore munito di procura speciale; una generica nomina a difensore di fiducia o un generico mandato ad impugnare non sono sufficienti.
- La procura speciale del terzo interessato non richiede formule sacramentali, ma deve contenere una chiara manifestazione di volontà di affidare a un determinato professionista la difesa delle proprie ragioni nella specifica procedura.
- Quando il ricorso è proposto da soggetto privo della necessaria legittimazione formale, la Corte può dichiarare l’inammissibilità senza trattazione partecipata ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, seconda parte, c.p.p.
- Per i terzi titolari di un interesse meramente civilistico incisi da sequestro o confisca, la legittimazione processuale segue una regola assimilabile a quella dell’art. 100 c.p.p., con obbligo di procura speciale.
- L’assenza nell’atto di riferimenti alla qualità di terzo interessato, alla misura ablativa o all’interesse da tutelare impedisce di ritenere validamente conferito il potere di impugnazione.
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