Cassazione Penale, Ordinanza n. 12728/2026 del 07/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata era una decisione di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., con cui il GIP aveva applicato a un imputato la pena di anni cinque di reclusione ed euro 18.000 di multa per tentato omicidio aggravato e per condotte in materia di stupefacenti. I difensori hanno proposto impugnazioni distinte: uno ha dedotto l’erronea qualificazione del fatto, lamentando l’omessa derubricazione al comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309/1990; l’altro ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione nella determinazione della pena. La Corte ha ritenuto che le censure sulla dosimetria della pena non fossero deducibili in cassazione contro una sentenza di patteggiamento, perché l’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. consente il ricorso solo per specifici motivi tassativi. Quanto alla dedotta lieve entità, la doglianza è stata giudicata generica e non autosufficiente, anche perché non si confrontava con la contestazione relativa a più capi di imputazione ex art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990, e comunque gli elementi fattuali indicati in sentenza escludevano in modo non manifestamente illogico la lieve entità, dato il quantitativo e la varietà della sostanza, nonché il frazionamento in dosi e l’arco temporale delle condotte.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che i motivi sull’entità della pena esulano dai motivi consentiti dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; inoltre, la doglianza sull’erronea qualificazione del fatto era aspecifica e non dimostrava un errore manifesto nella qualificazione giuridica, poiché la contestazione riguardava condotte di detenzione e cessione di stupefacenti in concorso, riferite a un apprezzabile arco temporale, e il dato quantitativo delle sostanze sequestrate era incompatibile con il riconoscimento della lieve entità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
disciplinante l’applicazione della pena su richiesta delle parti, nel cui ambito è stata pronunciata la sentenza impugnata
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
limita i motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento ai soli profili tassativamente indicati: volontà dell’imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza
art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità di rito, con trattazione camerale non partecipata, per i ricorsi proposti con motivi non consentiti
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
richiamato dalla difesa come ipotesi di lieve entità, ritenuta non configurabile nel caso concreto
art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
richiamati per descrivere la duplice contestazione originaria relativa alle condotte di detenzione e cessione di stupefacenti
ha introdotto il testo vigente dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., restringendo i motivi di impugnazione
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
erronea qualificazione giuridica del fatto
la Corte ribadisce che tale motivo è deducibile solo in caso di errore manifesto, immediatamente e inequivocabilmente evincibile dagli atti e dalla sentenza
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione contro una sentenza di patteggiamento, i motivi di ricorso sono a critica vincolata: sono ammessi solo quelli espressamente previsti dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., mentre ogni altra doglianza è inammissibile.
- La censura di erronea qualificazione giuridica del fatto è proponibile solo quando l’errore sia manifesto, ossia immediatamente percepibile, non opinabile e palesemente eccentrico rispetto al capo di imputazione e alla motivazione della sentenza.
- Non è consentito utilizzare il ricorso per cassazione contro il patteggiamento per contestare la mera dosimetria della pena, se la legalità della sanzione non è in discussione.
- La deduzione della lieve entità del fatto in materia di stupefacenti deve essere specifica e autosufficiente, confrontandosi con la contestazione e con i dati fattuali rilevanti; in presenza di quantitativi significativi, pluralità di sostanze, frazionamento in dosi e continuità temporale delle condotte, il riconoscimento dell’ipotesi attenuata può essere escluso in modo non manifestamente illogico.
- L’inammissibilità del ricorso per motivi non consentiti può essere dichiarata de plano, senza formalità di rito, con trattazione camerale non partecipata.
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