Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33893/2023 del 02/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma, da parte della Corte d'Appello di Catania, della condanna pronunciata con rito abbreviato per il reato di cui all'art. 73 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309: arrestato in flagranza a Catania il 28/05/2021 con 9,480 kg di cocaina (circa 42.880 dosi). Il ricorso deduce due motivi: 1) violazione di legge per l'illegittima applicazione dell'aggravante "ingente quantità" di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90; si sostiene che l'aggravante richiede un'offesa maggiore valutata anche rispetto al luogo di immissione nel consumo e che nel caso mancava conoscenza del luogo preciso di smercio; in subordine si solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, comma 2 (art. 25 e 117 Cost., art. 7 CEDU) per vaghezza della nozione di "ingente quantità". 2) violazione di legge per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in quanto la Corte di Appello avrebbe motivato in modo contraddittorio ritenendo rilevante l'incensuratezza e l'ammissione dei fatti ma negando comunque gli sconti per l'estrema gravità della condotta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto la censura manifestamente infondata: richiamando la giurisprudenza di legittimità (Sez. U. Biondi 2012 e Sez. U. Polito 2020) ha applicato il criterio numerico per l'individuazione dell'"ingente quantità"; nel caso il quantitativo di principio attivo (circa 6,5 kg) superava ampiamente la soglia applicabile e quindi l'aggravante è stata correttamente ritenuta sussistente. La questione di illegittimità costituzionale è stata dichiarata infondata alla luce dei criteri consolidati che assicurano adeguata determinazione della fattispecie. Sul secondo motivo la Cassazione ha ritenuto non sindacabile in questa sede la valutazione del merito: il diniego delle attenuanti generiche è motivato in modo non contraddittorio e adeguato, essendo preponderante l'estrema gravità della condotta. Conseguenze procedurali: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell'onere di versare €3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73

    Norma penale principale che sanziona il traffico e la detenzione illecita di sostanze stupefacenti; applicata per definire il reato commesso dal ricorrente.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 80, comma 2

    Prevede la circostanza aggravante dell'"ingente quantità"; la Corte ha interpretato la norma alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite (Biondi e Polito) che fornisce un criterio numerico e un meccanismo valutativo: la soglia numerica opera in senso "negativo" (se non raggiunta di norma non si configura) ma il suo superamento non determina automaticamente l'aggravante, richiedendosi comunque la valutazione concreta del giudice di merito.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 75, comma 1-bis

    Richiamata come riferimento normativo connesso (quantità massima detenibile) utile per il rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellare nella determinazione dell'"ingente quantità".

  • decreto ministeriale 11 aprile 2006 (tabella)

    Fonte tecnica contenente i valori soglia (dose/media ecc.) utilizzata, insieme ai criteri giurisprudenziali, per calcolare il rapporto tra quantità detenuta e valore massimo tabellare che orienta la configurabilità dell'aggravante.

  • Giurisprudenza: Sez. U. n. 17/2000 ("Primavera")

    Pronuncia storica che sottolineava l'importanza della valutazione concreta e territoriale della capacità di una quantità di sostanza di determinare un notevole incremento nei consumi; principio poi integrato e in parte superato da successivi orientamenti che hanno introdotto criteri numerici.

  • Giurisprudenza: Sez. U. n. 35258/2012 (Biondi)

    Ha fissato il parametro numerico (rapporto 1:2000 rispetto al valore-soglia) quale criterio orientativo per l'individuazione dell'"ingente quantità", precisando che la soglia vale "in negativo" e che il superamento non implica automaticamente l'aggravante, rimanendo necessaria la valutazione concreta del giudice.

  • Giurisprudenza: Sez. U. n. 14722/2020 (Polito)

    Ha riaffermato la validità dei criteri numerici indicati da Biondi anche dopo le modifiche normative e ha specificato modalità di calcolo per le "droghe leggere"; la Corte nel caso ha richiamato Polito per giustificare l'applicazione oggettiva dei criteri.

  • codice penale, art. 133

    Elenca gli elementi rilevanti per la determinazione delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ricordato che la valutazione è di merito e non sindacabile in cassazione salvo vizio motivazionale.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Prevede l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile o rigettato per colpa del ricorrente; applicato per imporre al ricorrente il pagamento di €3.000,00.

  • Costituzione italiana, artt. 25 e 117 (menzionati dal ricorrente)

    Richiamati nella questione di legittimità costituzionale proposta dal ricorrente in relazione alla presunta vaghezza dell'art. 80, comma 2; la Corte ha ritenuto la questione infondata alla luce dei criteri giurisprudenziali che assicurano adeguata determinatezza.

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 7 (menzionato dal ricorrente)

    Richiamato nella prospettazione di contrasto per eccessiva indeterminatezza del precetto; la Corte ha escluso il profilo di illegittimità convenzionale, ritenendo i criteri giurisprudenziali sufficienti a garantire prevedibilità della norma.

Massime di principio

  • Per la configurabilità dell'aggravante "ingente quantità" si applicano i criteri numerici stabiliti dalle Sezioni Unite (Biondi) e confermati dalle successive pronunce (Polito): la soglia calcolata in rapporto al valore-soglia tabellare vale in senso negativo (se non raggiunta di norma l'aggravante non sussiste), mentre il superamento non comporta automaticamente l'aggravante senza la valutazione concreta del giudice di merito.
  • La conoscenza del luogo preciso di immissione nel consumo non è condizione necessaria per escludere l'aggravante se il quantitativo di principio attivo supera in modo considerevole i parametri numerici che indicano una "ingente quantità".
  • Le censure di incostituzionalità o di violazione dell'art. 7 CEDU per vaghezza dell'art. 80, comma 2 sono difficilmente accolte dopo l'orientamento delle Sezioni Unite che ha ancorato la valutazione a criteri numerici e oggettivi, offrendo determinazione sufficiente al precetto penale.
  • Le circostanze attenuanti generiche sono valutazione di merito: la Corte di legittimità non sindaca la scelta del giudice del merito se la motivazione non è contraddittoria e indica gli elementi decisivi (art. 133 c.p.). La gravità esclusiva della condotta può legittimamente prevalere e giustificare il diniego.
  • Il possesso di quantitativi molto elevati e la modalità di occultamento (ad es. droga nascosta nell'auto scoperta in flagranza) sono fattori che orientano fortemente verso l'applicazione dell'aggravante e contro la concessione di attenuanti.
  • I ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare non solo il rigetto ma anche il pagamento delle spese processuali e l'obbligo di versare somme alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto è essenziale valutare attentamente la fondatezza dell'impugnazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.