Sentenza n. 286/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) 30 maggio 2023, n. 1795, resa tra le parti, avente a oggetto l'accertamento e il risarcimento dei danni subiti in relazione al fenomeno denominato “Maccalube” dell'11 agosto 2008, in Caltanissetta, via dei, Vulcanelli.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sezione I, n. 1795 del 30 maggio 2023, che aveva respinto le domande di accertamento e risarcimento dei danni derivanti dal fenomeno delle "Maccalube" dell'11 agosto 2008
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti chiedevano la riforma della sentenza che aveva negato il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dai loro immobili, ubicati in Caltanissetta, a seguito della fuoriuscita di gas dal sottosuolo, della formazione di crateri e delle eruzioni di fango che avevano provocato l'erosione del sottofondo e il cedimento strutturale degli edifici. Sostenevano che il fenomeno fosse storicamente noto e prevedibile, benché privo di periodicità regolare, e che quindi non ricorresse il caso fortuito idoneo a interrompere il nesso causale. Deducevano la responsabilità del Comune per il rilascio dei titoli edilizi e delle concessioni in sanatoria, per l'omessa adozione di misure preventive e precauzionali dopo un analogo episodio del 2002, per il mancato adeguamento delle prescrizioni costruttive, per l'omessa verifica strutturale degli edifici e per il mancato esercizio dei poteri di controllo del territorio; prospettavano inoltre la responsabilità degli enti regionali. Contestavano la valutazione dei danni patrimoniali effettuata nell'accertamento tecnico preventivo e chiedevano il risarcimento del danno morale, ritenuto presumibile in ragione del trauma e della perdita delle abitazioni. L'appello riproponeva in larga parte le argomentazioni già svolte in primo grado, senza una puntuale confutazione delle plurime rationes decidendi della sentenza impugnata.
La decisione
Il CGARS ha respinto l'appello, ritenendo in primo luogo che esso fosse potenzialmente inammissibile perché sostanzialmente riproduttivo dei motivi di primo grado e privo di una specifica critica ai capi e alla motivazione della sentenza appellata, come richiesto dall'art. 101, comma 1, c.p.a. Il Collegio ha tuttavia deciso la causa nel merito, reputando l'appello infondato. Ha condiviso la ricostruzione del TAR secondo cui gli appellanti non avevano provato, nei confronti del Comune, il nesso causale tra l'attività amministrativa e i danni, né l'elemento soggettivo della responsabilità; ha inoltre rilevato che le risultanze tecniche descrivevano il fenomeno come privo di periodicità costante e dagli effetti catastrofici imprevedibili, mentre le autorità competenti avevano a lungo considerato l'area non pericolosa o non tale da imporre l'inedificabilità. La consulenza tecnica preventiva aveva sì ricondotto i dissesti all'esplosione parossistica delle Maccalube, ma aveva anche evidenziato l'inadeguatezza della progettazione strutturale degli edifici rispetto al fenomeno prevedibile; tale accertamento non dimostrava però che una diversa condotta del Comune avrebbe evitato il danno, né la colpa dell'amministrazione. Il Collegio ha precisato che la consulenza tecnica d'ufficio è un ausilio valutativo e non può supplire alla mancata allegazione e prova degli elementi costitutivi dell'illecito. È stata respinta anche la domanda di danno morale nei confronti dell'amministrazione regionale: il danno non patrimoniale non è risarcibile in re ipsa, può essere provato anche per presunzioni semplici, ma richiede comunque la prova del nesso causale con il fatto illecito, che nel caso concreto mancava. Il Collegio ha inoltre richiamato i principi per cui il proprietario sopporta il rischio della perdita o del danneggiamento del bene derivante da caso fortuito o forza maggiore e il rilascio di un titolo edilizio non costituisce una garanzia pubblica contro ogni futuro evento naturale. Le spese del grado sono state poste solidalmente a carico degli appellanti e liquidate in euro 4.000, oltre spese generali e accessori, in favore delle amministrazioni costituite.
Norme richiamate
L'appello deve contenere una critica puntuale ai capi e alla motivazione della sentenza impugnata; non è sufficiente la mera riproposizione dei motivi dedotti in primo grado, poiché l'appello è una revisio prioris instantiae e non un nuovo giudizio sul rapporto.
La domanda risarcitoria richiede la prova della condotta illecita, dell'elemento soggettivo, del nesso causale e dell'evento dannoso; la perdita risarcibile deve essere ingiusta e causalmente riconducibile all'attività amministrativa.
La responsabilità da custodia presuppone il rapporto causale tra la cosa e il danno ed è esclusa dal caso fortuito; nel caso concreto il TAR aveva ritenuto provato il caso fortuito rispetto agli eventi parossistici.
L'onere di provare i fatti costitutivi della domanda risarcitoria grava sul danneggiato; la consulenza tecnica d'ufficio non può essere utilizzata per colmare una lacuna probatoria della parte.
Il danno non patrimoniale deve essere allegato e provato; è ammessa la prova mediante presunzioni semplici, ma non è sufficiente la mera allegazione del pregiudizio e deve essere dimostrato anche il nesso causale con l'illecito.
Il danno-conseguenza deve essere causalmente collegato al fatto illecito come conseguenza immediata e diretta; il principio è richiamato anche per il danno non patrimoniale.
Le regole sulla determinazione del danno contrattuale, incluso il criterio dell'art. 1223 c.c., si applicano alla responsabilità extracontrattuale nei limiti del richiamo operato dalla norma.
Nel determinare il risarcimento il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e, comunque, esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l’ordinaria diligenza, anche attraverso l’esperimento degli strumenti di tutela previsti
Il comportamento complessivo del danneggiato e la mancata attivazione degli strumenti di tutela possono incidere sulla liquidazione del danno, fino a escludere il risarcimento dei pregiudizi evitabili con l'ordinaria diligenza.
Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza
Il concorso colposo del danneggiato e la mancata adozione di misure ragionevoli per evitare il danno possono comportare riduzione o esclusione del risarcimento.
Massime di principio
- L'appello amministrativo deve contenere una critica specifica e puntuale alle rationes decidendi della sentenza impugnata; la mera riproposizione dei motivi di primo grado, senza confrontarsi con la motivazione del TAR, è inammissibile ai sensi dell'art. 101, comma 1, c.p.a.
- La responsabilità risarcitoria della pubblica amministrazione per danni connessi all'esercizio o all'omesso esercizio di poteri pubblicistici non è configurabile sulla sola base della verificazione dell'evento dannoso: il danneggiato deve provare condotta illecita, elemento soggettivo, nesso causale ed evento dannoso.
- La consulenza tecnica d'ufficio costituisce un ausilio tecnico per la valutazione di fatti già allegati e provati e non può sostituire l'onere della parte di dimostrare gli elementi costitutivi della domanda risarcitoria.
- Il danno non patrimoniale non è risarcibile in re ipsa. Può essere provato anche mediante presunzioni semplici, ma il danneggiato deve allegare elementi concreti dai quali desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio e deve comunque dimostrare il nesso causale con il fatto illecito.
- Il rilascio di un titolo edilizio non costituisce una garanzia pubblica contro il rischio di futuri eventi naturali: in assenza di una condotta illecita causalmente efficiente dell'amministrazione, il rischio della perdita o del danneggiamento del bene per caso fortuito o forza maggiore grava sul proprietario, secondo il principio res perit domino.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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