Cassazione Civile, Ordinanza n. 23870/2024 del 05/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di equa riparazione ex L. n. 89/2001 proposta da una parte privata. La Corte d'appello aveva accolto la revocazione proposta dal Ministero della giustizia avverso un precedente decreto che, in sede di opposizione, aveva dichiarato inammissibile l'opposizione ministeriale contro il decreto del giudice designato favorevole all'istante. Nel giudizio di legittimità il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo violazione dell'art. 4 L. n. 89/2001 e dell'art. 324 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., sostenendo che il termine semestrale per proporre la domanda di equa riparazione dovesse decorrere dal giorno successivo a quello in cui la decisione del procedimento presupposto era divenuta definitiva. In particolare, il ricorrente ha affermato che, essendo il decreto del procedimento presupposto pubblicato il 9.4.2018 e divenuto definitivo il 9.11.2018, il termine di sei mesi sarebbe scaduto il 10.5.2019 e non il 9.5.2019, come ritenuto dalla Corte territoriale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, ai fini dell'art. 4 L. n. 89/2001, il termine semestrale decorre dal momento in cui scade il termine fissato dalla legge o dal giudice per il deposito della decisione del procedimento presupposto, in quanto la norma fa riferimento alla decisione che conclude il procedimento e quindi alla data finale della decisione. Applicando tale principio, ha confermato che la decisione presupposta era divenuta definitiva il 9.11.2018 e che il ricorso per equa riparazione, depositato il 10.11.2018, era già tardivo. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità, liquidate in euro 906,00 per compensi oltre alle spese prenotate a debito in favore dell'amministrazione dello Stato.
Norme richiamate
art. 4 L. 24 marzo 2001, n. 89
entro sei mesi dal momento in cui la decisione è divenuta definitiva
il termine semestrale per proporre la domanda di equa riparazione decorre dalla definitività della decisione che conclude il procedimento presupposto, intesa in rapporto alla data finale della decisione e alla scadenza del termine per il deposito
richiamato dal ricorrente quale norma sulla definitività del provvedimento, ma il motivo è stato ritenuto infondato
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma processuale invocata come vizio di violazione di legge nel ricorso per cassazione
richiamato quale modalità di trattazione in camera di consiglio del ricorso
desumibile dalla condanna alle spese secondo soccombenza
Massime di principio
- In tema di equa riparazione ex L. n. 89/2001, il termine di sei mesi per proporre la domanda decorre dalla definitività della decisione che conclude il procedimento presupposto, e non dal giorno successivo a tale definitività.
- Ai fini del computo del termine semestrale previsto dall'art. 4 L. n. 89/2001, rileva la data finale della decisione che chiude il procedimento presupposto, coincidente con la scadenza del termine di deposito stabilito dalla legge o dal giudice.
- La domanda di equa riparazione proposta oltre il termine di decadenza semestrale è tardiva e deve essere respinta.
- Quando la parte soccombente è condannata alle spese in favore di un'amministrazione dello Stato, le spese vive sono liquidate come somme prenotate a debito.
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