Cassazione Penale, Sentenza n. 23212/2024 del 10/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Auriemma impugnava la conferma della condanna per avere la Corte di appello ritenuto integrato il reato di oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341 bis cod. pen.) nonostante le parole offensive non fossero state proferite alla presenza di "più persone" come richiesto dalla norma; deduceva violazione di legge e vizio di motivazione relativamente al requisito della pluralità dei presenti
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha precisato che il requisito della "pluralità di persone" previsto dall'art. 341 bis cod. pen. richiede che l'offesa raggiunga persone estranee alla pubblica amministrazione o, comunque, soggetti non presenti per lo stesso motivo d'ufficio: non possono essere computati come "più persone" altri pubblici ufficiali che partecipano all'intervento per le loro funzioni. I giudici di merito avevano invece computato tra i presenti altri agenti che svolgevano la stessa attività di controllo, errore che ha portato all'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al reato di oltraggio perché il fatto non sussiste. L'annullamento è stato disposto senza rinvio e la Corte ha rideterminato la pena complessiva, scomputando la pena relativa al reato annullato; la pena è stata ridotta da anni uno e mesi sei a anni uno e mesi quattro di reclusione ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. l) c.p.p.
Norme richiamate
Il reato di oltraggio a pubblico ufficiale richiede che l'offesa sia proferita in luogo pubblico e alla presenza di "più persone"; la giurisprudenza e la Corte interpretano la pluralità come comprensiva almeno di persone estranee alla pubblica amministrazione o di pubblici ufficiali non presenti per lo stesso motivo d'ufficio, poiché la tutela mira alla reputazione sociale e funzionale dell'amministrazione. È sufficiente la mera possibilità che l'offesa venga percepita dai presenti
art. 620, comma 1, lett. l) cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione, quando annulla senza rinvio per motivi che non richiedono accertamenti discrezionali, di rideterminare la pena complessiva; applicata qui per ricalcolare la pena dopo l'annullamento del reato satellite
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, commi 8 e 9 (convertito)
Norme procedurali che autorizzano lo svolgimento dell'udienza in camera di consiglio con modalità telematiche/semplificate, richiamate per spiegare la modalità di trattazione del procedimento
Massime di principio
- Per integrare l'art. 341 bis è necessario accertare non solo la presenza materiale di più persone, ma che tra i presenti vi siano soggetti la cui percezione dell'offesa possa ledere la reputazione sociale/funzionale dell'amministrazione (es. cittadini o pubblici ufficiali presenti non per lo stesso ufficio).
- Non possono essere computate nella "pluralità" le persone che assistono all'evento nello svolgimento delle stesse funzioni d'ufficio rispetto al pubblico ufficiale offeso; in tali ipotesi manca la dimensione di minaccia della reputazione pubblica richiesta dalla norma.
- La prova della percezione effettiva dell'offesa non è necessaria: è sufficiente la possibilità che le parole offensive siano state 'raggiunte' dai presenti.
- Se il requisito della pluralità non è configurato, il reato di oltraggio può non sussistere e la sentenza va annullata per quel capo; tuttavia possono restare impregiudicati altri reati connessi.
- Quando la Corte di Cassazione annulla senza rinvio per profili di diritto e fatti già accertati, può rideterminare la pena complessiva ai sensi dell'art. 620 c.p.p. senza rimandare il processo al giudice di merito.
- Nella valutazione probatoria è fondamentale descrivere ruoli, motivo della presenza e collocazione spazio-temporale dei presenti: chi era presente per servizio e chi era estraneo va identificato chiaramente nei verbali e nelle motivazioni per evitare errori di interpretazione della pluralità.
- In casi analoghi, difesa e accusa dovrebbero articolare e provare specificamente se gli eventuali testimoni erano presenti in qualità di "civili" o in servizio: questo elemento può risultare determinante per la qualificazione del fatto come oltraggio.
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