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Cassazione Penale, Ordinanza n. 41357/2025 del 23/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza con cui il giudice dell'udienza preliminare di Torino aveva applicato la pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. per un reato in materia di stupefacenti. Il ricorso non censurava il merito della responsabilità, ma lamentava l'omessa statuizione del giudice sul bene sequestrato, indicato nel telefono cellulare. La Corte ha rilevato che una simile doglianza non rientra tra i motivi proponibili avverso la sentenza di patteggiamento nei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., dovendo invece essere devoluta al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 263, comma 6, c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che la censura sull'omessa decisione relativa al telefono cellulare sequestrato non fosse deducibile con ricorso avverso la sentenza di patteggiamento. Ha quindi disposto la trattazione camerale non partecipata e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, in ragione della colpa nella proposizione di un ricorso fondato su ragioni non più consentite dalla legge.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato quale base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti impugnata dal ricorrente

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    indicato come norma che delimita i casi in cui è ammesso il ricorso contro la sentenza di patteggiamento; la censura proposta non vi rientra

  • art. 263, comma 6, c.p.p.

    indicato come rimedio da attivare davanti al giudice dell'esecuzione per le questioni relative al bene sequestrato

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    richiamato per la dichiarazione di inammissibilità senza formalità di rito e in camera di consiglio non partecipata

  • art. 616 c.p.p.

    richiamato per la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità

  • artt. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    norma incriminatrice del reato oggetto del patteggiamento, in materia di stupefacenti

  • Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186

    richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. presuppone una valutazione dei profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti sono proponibili soltanto i motivi consentiti dalla disciplina speciale; le doglianze estranee a tale perimetro sono inammissibili.
  • Le questioni concernenti la sorte del bene sequestrato non vanno dedotte con ricorso immediato contro il patteggiamento quando la legge riserva la decisione al giudice dell'esecuzione.
  • Quando il ricorso è inammissibile per ragioni oggettive e previste dalla legge, la Corte può dichiararlo senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, ove sussista colpa nella proposizione dell'impugnazione, il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiReati tributariStupefacentiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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