Cassazione Penale, Sentenza n. 12721/2025 del 02/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che ha rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Il difensore denunciava vizio di motivazione ai sensi dell'art. 274 lett. c) c.p.p., sostenendo che il Tribunale non si era confrontato con le argomentazioni dell'appello: il lungo periodo di detenzione gia in corso e la pena residua di circa quattro anni, la chiusura delle indagini, l'esclusione dell'aggravante 416-bis in sede di riesame e il fatto che i reati risalgono al 2009, elementi che secondo la difesa avrebbero attenuato le esigenze cautelari e giustificato la sostituzione della misura.
La decisione
Il giudice ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile. La Corte ha ritenuto corretta la motivazione del Tribunale che ha valutato la gravita dei reati, il profilo personologico e la contiguita con contesti criminali rilevanti, osservando che lo stato di detenzione per altra causa e il semplice decorso del tempo non costituiscono di per se elementi nuovi idonei a modificare il quadro cautelare. Per effetto della declaratoria di inammissibilita, il ricorrente e stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Riferimento alla tipologia di impugnazione (appello avverso provvedimento cautelare) che vincola l'ambito di sindacato del giudice d'appello
art. 274 lett. c) cod. proc. pen.
Norma invocata dal ricorrente per denunciare vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata
artt. 110, 81 cod. pen. e art. 73 d.P.R. 309/1990
Norme che identificano i reati contestati (concorso, pene edittali incrementate, illecita detenzione/cessione di stupefacenti), utili per valutare la gravita e le esigenze cautelari
Richiamato nel testo in relazione al giudizio di riesame e alla valutazione dell'aggravante; contesto procedurale della revisione della misura cautelare
Norma richiamata per spiegare che la revoca o la sostituzione della misura non richiede la rivalutazione del cd. tempo silente come invece previsto per la misura originaria
art. 292 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Indica che il giudice che emette la misura cautelare deve valutare anche il tempo trascorso dalla commissione del reato; pero tale valutazione spetta al giudice di primo grado e non automaticamente all'esame della richiesta di revoca/sostituzione
Prevede la condanna alla Cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilita del ricorso, applicata nel caso di specie per euro 3.000
riferimento ad art. 416-bis
Richiamato nel testo con riferimento all'esclusione dell'aggravante in sede di riesame; la sua presenza o esclusione influisce sulla valutazione del profilo di pericolosita del soggetto
Massime di principio
- In sede di appello contro ordinanza che respinge revoca o sostituzione di misura cautelare il sindacato e limitato: il giudice d'appello controlla la correttezza giuridica e l'adeguatezza della motivazione, non e tenuto a un nuovo, completo esame delle condizioni cautelari salvo fatti nuovi e idonei a modificare il quadro probatorio
- Il semplice stato di detenzione per altra causa non elimina automaticamente le esigenze cautelari; la possibilita di recuperare temporaneamente la liberta dal regime penitenziario non esclude il pericolo di reiterazione
- Il mero decorso del tempo o la semplice osservanza delle prescrizioni della misura non costituiscono, di per se, elementi sufficienti per la revoca o sostituzione: occorrono elementi concreti e nuovi che indichino un mutamento significativo del quadro cautelare
- Quando si contesta la motivazione del provvedimento cautelare e necessario indicare puntualmente quali sono le omissioni o i ragionamenti illogici e proporre elementi di fatto nuovi o una diversa valutazione probatoria perche l'appello sia efficace
- La declaratoria di inammissibilita puo comportare sanzioni economiche (spese e somme alla Cassa delle ammende): valutare la fondatezza dell'impugnazione prima di proporla, specie se il difensore non compare all'udienza
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