Cassazione Civile, Ordinanza n. 21525/2024 del 31/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
La controversia
Una società subappaltatrice aveva ottenuto un decreto ingiuntivo contro il consorzio committente di un appalto pubblico, chiedendo il pagamento diretto di un credito di euro 146.765 oltre IVA per opere subappaltate nell'ambito dei lavori per la realizzazione di un'autostrada. Il consorzio aveva proposto opposizione e il tribunale l'aveva accolta; la corte d'appello aveva confermato il rigetto della pretesa, rilevando che nel contratto di appalto non era previsto il pagamento diretto ai subappaltatori e che la disciplina allora applicabile attribuiva alla stazione appaltante una mera facoltà, non un obbligo, di pagamento diretto. Con il ricorso per cassazione la subappaltatrice ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 2, lett. a), L. n. 180/2011, in relazione all'art. 118, comma 3, d.lgs. n. 163/2006, sostenendo che la norma del 2011 avesse natura imperativa e innovativa, applicabile anche ai rapporti in corso, e che imponesse il pagamento diretto dei subappaltatori; in subordine, ha sostenuto che comunque la prestazione resa dovesse qualificarsi come opera superspecializzata, per la quale il pagamento diretto era già previsto da altra disciplina.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, nel regime applicabile ratione temporis, l'art. 118, comma 3, d.lgs. 163/2006 prevedeva il pagamento diretto del subappaltatore come mera facoltà della stazione appaltante, alternativa al pagamento tramite l'appaltatore. Ha poi escluso che l'art. 13, comma 2, lett. a), L. 180/2011 avesse introdotto un obbligo generalizzato di pagamento diretto: tale disposizione si limitava a disciplinare le modalità operative del pagamento diretto ove già scelto, senza modificare la natura facoltativa dell'istituto. Ha inoltre ritenuto non scrutinabile in cassazione la diversa questione relativa alla qualificazione della prestazione come opera superspecializzata, perché non risultava dedotta nei gradi di merito. Il ricorso è stato quindi respinto e la ricorrente è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
art. 118, comma 3, d.lgs. n. 163/2006
mera facoltà e non già un obbligo della stazione appaltante di provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni dei subappaltatori in caso di inadempienza dell'affidatario
La Corte lo interpreta come norma che attribuisce alla stazione appaltante una scelta alternativa tra pagamento diretto al subappaltatore e pagamento tramite l'appaltatore, non come fonte di un obbligo generalizzato di pagamento diretto.
art. 13, comma 2, lett. a), L. n. 180/2011
provvedono a: a) ... garantendo la corresponsione diretta dei pagamenti da vari stati di avanzamento
La Corte ne esclude la portata innovativa e obbligatoria: la norma disciplina solo le modalità del pagamento diretto quando questo sia già stato prescelto, senza trasformare la facoltà prevista dal codice dei contratti in un obbligo.
la disposizione prevista dall'articolo 118, comma 3, secondo periodo, del codice ... si applica anche alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture
La Corte valorizza questa disposizione come conferma che il legislatore ha inteso estendere la disciplina esistente anche alle subforniture, senza introdurre un obbligo nuovo di pagamento diretto.
art. 37, comma 11, d.lgs. n. 152/2008
per le opere altamente specializzate, come obbligatorio il pagamento diretto ai subappaltatori da parte della stazione appaltante
La Corte esclude che tale disciplina sia applicabile al caso concreto, osservando che la relativa questione non era stata trattata nei gradi di merito e non poteva essere sollevata per la prima volta in cassazione.
Richiamato per il procedimento camerale di trattazione del ricorso.
Massime di principio
- Nel regime degli appalti pubblici previgente al d.lgs. n. 163/2006, il pagamento diretto del subappaltatore non costituisce regola generale, ma soltanto una modalità alternativa rimessa alla scelta della stazione appaltante al momento della gara o della stipulazione.
- Una disposizione successiva che disciplini le modalità del pagamento diretto non può essere letta, in assenza di un chiaro dato testuale, come fonte di un obbligo generalizzato di pagamento diretto dei subappaltatori.
- L'estensione di una disciplina già esistente ad altre figure contrattuali non implica, di per sé, la modifica della natura facoltativa dell'istituto di partenza.
- In cassazione non possono essere prospettate per la prima volta questioni che presuppongano accertamenti di fatto non svolti nei gradi di merito, come la qualificazione della prestazione ai fini dell'applicazione di una disciplina speciale.
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