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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26285/2023 del 11/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda il diniego tacito formatosi sull’istanza di rimborso del 90% di IRPEF e ILOR versate per gli anni 1990 e 1991, proposta da un contribuente residente in una delle province colpite dagli eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1990. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso del contribuente e la Commissione tributaria regionale aveva respinto l’appello dell’Agenzia delle entrate. In cassazione l’Agenzia deduceva, con due motivi, la violazione dell’art. 9, comma 17, l. n. 289 del 2002, dell’art. 1, comma 665, l. n. 190 del 2014, degli artt. 107 e 108 TFUE e della decisione della Commissione UE 14 agosto 2015, sostenendo che la CTR non aveva verificato la compatibilità dell’agevolazione con il diritto dell’Unione, in particolare il rispetto della regola de minimis, nonostante dal tipo di imposta chiesta a rimborso emergesse lo svolgimento di attività d’impresa o comunque economica. Con il secondo motivo lamentava la violazione dell’art. 112 c.p.c. perché la CTR aveva riconosciuto il rimborso anche per il 1992, mentre la domanda introduttiva riguardava solo il 1990 e il 1991.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese. La decisione di merito è stata censurata perché la CTR non aveva compiuto alcuna verifica sulla compatibilità dell’agevolazione con la disciplina euro-unitaria sugli aiuti di Stato e, segnatamente, sulla sussistenza dei presupposti per l’applicazione della regola de minimis o, in alternativa, delle condizioni di compatibilità previste dalla decisione della Commissione UE per gli aiuti destinati a compensare i danni da calamità naturale.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 17, l. n. 289 del 2002

    prevede il diritto al rimborso del 90% delle imposte versate per il triennio 1990-1992 per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, ma la sua applicazione va coordinata con i limiti posti dalla normativa UE sugli aiuti di Stato.

  • art. 1, comma 665, l. n. 190 del 2014

    esclude dal beneficio i soggetti che svolgono attività d’impresa, sospendendo l’agevolazione in attesa della verifica di compatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato come violato per ultrapetizione, poiché la CTR avrebbe riconosciuto il rimborso per un anno non richiesto; il motivo è rimasto assorbito.

  • artt. 107 e 108 TFUE

    costituiscono il parametro eurounitario per verificare se il rimborso integri un aiuto di Stato compatibile o incompatibile con il mercato interno.

  • art. 92, n. 1, TFUE

    richiamato in relazione alla regola de minimis, che rende inapplicabile la disciplina sugli aiuti di Stato al di sotto di una certa soglia.

  • art. 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE

    consente la compatibilità degli aiuti destinati a compensare i danni causati da una calamità naturale, purché vi sia un nesso chiaro e diretto con i danni subiti e non vi sia sovracompensazione.

  • Decisione Commissione UE 14 agosto 2015, C(2015) 5549

    ha inciso sulla disciplina del rimborso, imponendo la verifica della compatibilità del beneficio con la normativa sugli aiuti di Stato e la regola de minimis.

  • artt. 2 e 3 della Decisione Commissione UE 14 agosto 2015, C(2015) 5549

    disciplinano la soglia e i presupposti del regime de minimis, che devono essere verificati complessivamente sul periodo di tre anni.

Massime di principio

  • Quando un’agevolazione fiscale riconducibile a un aiuto di Stato è richiesta da un soggetto che svolge attività economica, il giudice di merito deve verificare d’ufficio la compatibilità del beneficio con il diritto dell’Unione europea, compreso il rispetto della regola de minimis.
  • La nozione euro-unitaria di impresa è autonoma e funzionale: rileva qualsiasi entità che eserciti un’attività economica consistente nell’offrire beni o servizi sul mercato, a prescindere dalla forma soggettiva o dalla natura professionale, commerciale o pubblica del soggetto.
  • Se la soglia de minimis è superata, il beneficio non può essere riconosciuto; la verifica deve riguardare l’ammontare complessivo degli aiuti ricevuti nel periodo di tre anni, non il solo importo domandato nel singolo giudizio.
  • Per gli aiuti destinati a compensare danni da calamità naturale, occorre accertare un nesso diretto tra il danno subito e l’aiuto concesso, nonché evitare qualsiasi sovracompensazione detraendo eventuali altre forme di ristoro.
  • Quando sopravviene una disciplina eurounitaria o una decisione della Commissione applicabile alla fattispecie, il giudice del rinvio può consentire la produzione di documenti o l’accertamento di fatti prima non necessari ma divenuti presupposto della nuova regola.
  • L’omessa verifica della compatibilità eurounitaria del beneficio determina la cassazione della decisione di merito che abbia riconosciuto il rimborso senza esaminare i limiti derivanti dalla disciplina sugli aiuti di Stato.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioGiurisdizione internazionale
RamiTributiProcesso civileInternazionale privato
IstitutiOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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