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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3128/2024 del 26/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per tentata rapina pluriaggravata (tre anni di reclusione e 800 euro di multa), articolando tre motivi: 1) nullità e inutilizzabilità del decreto di autorizzazione all'intercettazione tra presenti del 09/02/2018 e dei relativi risultati eseguita il 23/02/2018 per omessa motivazione circa la sussistenza di gravi indizi e l'assoluta indispensabilità; 2) nullità/inutilizzabilità delle sommarie informazioni e delle dichiarazioni spontanee rese da Venanzio (e potenzialmente Giulio) Brollini il 23/02/2018 per violazione dell'art. 63, comma 2 (assenza del difensore se indagato) e art. 350; 3) mancanza o manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla responsabilità concorsuale del Cifonelli, contestando la ricostruzione dei fatti (numero di persone sull'ambulanza, caratteristiche del mezzo, affidabilità dei testimoni) e sostenendo che elementi decisivi fossero basati su prove assunte con vizi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto l'argomento non consentito perché l'intercettazione contestata non è stata utilizzata dalla Corte d'appello per fondare la condanna; sul secondo motivo ha rigettato la censura come manifesta infondata valutando correttamente che Brollini, all'atto delle sommarie informazioni, era persona informata sui fatti e che le sue successive dichiarazioni spontanee, rese dopo l'emergere di indizi a suo carico, erano utilizzabili ai sensi dell'art. 350, comma 7, c.p.p.; sul terzo motivo ha dichiarato l'irricevibilità delle censure che chiedevano una rivalutazione critica del compendio probatorio, ricordando che in Cassazione non è consentito riesaminare la valutazione di merito salvo plurime ipotesi di manifesta illogicità o contraddittorietà su punti essenziali. La Corte ha ritenuto invece congrua la valutazione di merito della Corte d'appello, fondata sulla convergenza di dichiarazioni testimoniali (in particolare l'appuntato della Guardia di finanza Lauria), sulle immagini video delle telecamere che riprendevano un'ambulanza Mercedes Vito nei passaggi temporali utili, sulla corrispondenza del mezzo all'ambulanza del Cifonelli e su ulteriori elementi indiziari (percorso, durata della circolazione col veicolo, abbinamento con la Fiat Punto bianca, abbandono dei telefoni personali la mattina del fatto). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese del procedimento e ad ulteriori sanzioni per la causa di inammissibilità con profili di colpa (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Fondamento dell'impugnazione relativo alla nullità/inutilizzabilità di prove documentate in sede di cassazione; la Corte osserva che non si può censurare l'utilizzabilità di una prova non impiegata dalla corte di merito per la decisione impugnata

  • art. 271 cod. proc. pen.

    Norma sull'inutilizzabilità delle intercettazioni eseguite in violazione delle garanzie procedurali; qui richiamata implicitamente nella doglianza sull'intercettazione, ma la Corte ha ritenuto la questione ininfluente perché il risultato dell'intercettazione non è stato utilizzato

  • art. 63 cod. proc. pen.

    Disciplina delle modalità di assunzione delle informazioni e dei diritti dell'indagato; la Corte ha ritenuto che Brollini, al momento delle sommarie informazioni, fosse persona informata sui fatti e non indagato, quindi la mancata presenza del difensore non determinava nullità

  • art. 350 cod. proc. pen.

    Prevede l'utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese dopo l'avviso e invito di cui all'art.63, comma 1; la Corte ha ritenuto dunque utilizzabili le dichiarazioni spontanee rese da Brollini dopo che emersero indizi a suo carico

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese nonché, in caso di inammissibilità con profili di colpa, ulteriori misure economiche a carico del ricorrente; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese e richiamato profili di colpa

Massime di principio

  • In Cassazione le doglianze che si limitano a proporre una diversa valutazione della prova di merito sono inammissibili: occorre dimostrare la mancanza, la manifesta illogicità o la contraddittorietà della motivazione su punti essenziali per ottenere accoglimento.
  • La nullità di una attività d'indagine o l'illegittimità di un mezzo probatorio rilevano solo se i relativi risultati sono stati effettivamente utilizzati dal giudice di merito per fondare la decisione; se non sono stati utilizzati, la censura è priva di rilevanza sostanziale in Cassazione.
  • La qualifica della persona che rende dichiarazioni (indagato vs persona informata sui fatti) è valutata in termini sostanziali dal giudice e non si risolve automaticamente con una iscrizione o con formalità: la valutazione sullo stato giuridico al momento della dichiarazione è rimessa al giudice di merito e difficilmente sindacabile in Cassazione se congruamente motivata.
  • Le dichiarazioni spontanee rese dopo che il dichiarante è stato avvertito e invitato ai sensi dell'art. 63 c.p.p. possono essere utilizzate ai sensi dell'art. 350, comma 7; l'utilizzabilità non è esclusa automaticamente dal fatto che il soggetto successivamente sia qualificato indagato.
  • Per impugnare con successo una sentenza penale è strategico concentrarsi su vizi giuridici chiari (violazioni di norme procedurali con effetto di inutilizzabilità di prove effettivamente utilizzate, errori di diritto, mancanza o contraddittorietà manifesta della motivazione su elementi essenziali) piuttosto che su divergenze di apprezzamento probatorio.

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