Cassazione Civile, Ordinanza n. 28089/2023 del 05/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
Un proprietario agiva contro il vicino chiedendo la riduzione in pristino delle aperture realizzate sul fondo di quest'ultimo, assumendo la violazione delle distanze legali di cui all'art. 905 c.c. Il Tribunale rigettava la domanda ritenendo che le aperture dovessero qualificarsi come luci. In appello, la Corte territoriale accoglieva il gravame dell'attore e dichiarava cessata la materia del contendere sulla domanda ripristinatoria, compensando però le spese dei due gradi di merito. Il ricorrente per cassazione censurava tale statuizione solo quanto alle spese, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., perché la Corte d'appello aveva compensato le spese nonostante avesse ravvisato una soccombenza virtuale della controparte, valorizzando indebitamente la spontaneità dell'adeguamento delle aperture effettuato dal convenuto in corso di causa.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo sulle spese. Ha osservato che, una volta accertata la soccombenza virtuale del convenuto, la compensazione delle spese è possibile solo nei casi previsti dall'art. 92 c.p.c.; non è sufficiente, a tal fine, il fatto che il convenuto abbia spontaneamente modificato le aperture durante il processo. Ha inoltre precisato che rileva il dato che l'attore sia stato comunque costretto ad adire il giudice per ottenere tutela. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità e dell'intero merito.
Norme richiamate
Norma richiamata come parametro delle distanze tra fondi e della disciplina delle aperture verso il fondo vicino; la lite nasce dalla sua dedotta violazione.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza.
La compensazione delle spese è ammessa solo nelle ipotesi previste dalla norma; l'adempimento spontaneo in corso di causa non costituisce di per sé ragione idonea a giustificare la compensazione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il vizio denunciato in cassazione per violazione e falsa applicazione delle norme sulle spese.
Massime di principio
- Accertata la soccombenza virtuale di una parte, la compensazione delle spese di lite richiede la sussistenza di una specifica ipotesi prevista dall'art. 92 c.p.c., non essendo sufficiente un generico richiamo all'esito pratico della controversia.
- Il fatto che la parte convenuta si adegui spontaneamente alla domanda solo in corso di causa non elimina, di regola, la necessità per l'attore di agire in giudizio e non giustifica, da solo, la compensazione delle spese.
- Ai fini della liquidazione delle spese, il giudice deve considerare che la tutela giudiziale è stata resa necessaria dalla resistenza iniziale della parte poi risultata soccombente in senso virtuale.
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