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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30526/2025 del 10/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva riformato in parte il giudizio di primo grado e condannato Sonia Giorgi, legale rappresentante e socia illimitatamente responsabile della "Dardi Gianluigi snc" (dichiarata fallita), per i reati di bancarotta fraudolenta per distrazione (capo A1 e A2) e di bancarotta semplice (capo B). La ricorrente articolava sei motivi: (1) violazione di legge e carenza di motivazione sull'elemento materiale della distrazione di somme prelevate come presunto compenso personale, invocando l'orientamento che richiede verifica di congruità; (2) mancanza del requisito soggettivo (dolo) per i prelievi minori, da valutare come colpa; (3) erronea qualificazione delle somme come distrazione invece che come bancarotta preferenziale o restituzione di apporti personali (versamenti del 2008 e 2011); (4) omissione di valutazione sulle fatture/cespiti del 2015 e destinazione delle somme ricavate; (5) assenza di colpa grave per il ritardo nella richiesta di fallimento; (6) errata valutazione del bilanciamento tra attenuanti generiche e aggravanti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo infondato. Ha confermato la responsabilità penale di Sonia Giorgi per bancarotta fraudolenta per distrazione (capo A1 e A2) e per bancarotta semplice (capo B) e ha condiviso le motivazioni dei giudici di merito letti congiuntamente (doppia conforme). In particolare: la Corte ha ritenuto che i prelievi continuativi e l'ingente entità complessiva degli stessi (342.269 euro in quattro anni) non siano stati adeguatamente giustificati dalla ricorrente e che mancassero elementi concreti idonei a dimostrare il diritto al compenso e la congruità delle somme; ha confermato che il dolo generico è l'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione e può essere desunto da indici di fraudolenza e dalla consapevolezza dello stato debitorio; ha ritenuto infondate le doglianze relative alla destinazione dei proventi della vendita dei cespiti, osservando che la ricorrente non ha dimostrato la destinazione dei ricavi e che l'onere probatorio ricade sul fallito/amministratore; ha ritenuto sufficientemente motivata la valutazione della colpa grave per il ritardo nella domanda di fallimento basandosi sulla relazione del curatore; ha escluso la rilevabilità in Cassazione della valutazione del bilanciamento delle circostanze attenuanti rispetto alle aggravanti quando non affetta da vizio logico evidente. La Corte ha inoltre disposto che non si procede nei confronti di Gianluigi Dardi per morte dello stesso (decisione dei gradi precedenti confermata).

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    richiamato come limite alla esposizione dei motivi in sede di cassazione (sintesi dei motivi ammessi), la Corte ha operato la lettura congiunta delle motivazioni di primo e secondo grado per valutare la congruità della motivazione

  • art. 2389 cod. civ.

    segnalato come norma applicabile alle società di capitali per la determinazione dei compensi degli amministratori; la Corte ha precisato che tale norma non si applica alle società di persone (s.n.c.) e che ciò non esclude l'obbligo di valutare la congruità del compenso in concreto

  • art. 36 Cost.

    la Corte ha escluso che il diritto al compenso dell'amministratore derivi automaticamente dall'art. 36 Cost., richiamando la prevalente giurisprudenza che distingue il rapporto di amministrazione dall'ambito dei diritti del lavoro subordinato

  • art. 87 legge fallimentare

    ricorda l'onere di verità gravante sul fallito/interpellato dal curatore circa la destinazione dei beni; la Corte ne utilizza il principio per giustificare la ricaduta probatoria sull'amministratore che non dimostri la destinazione dei proventi della vendita dei cespiti

Massime di principio

  • Il prelievo continuativo e rilevante di somme dalle casse sociali da parte dell'amministratore di una società (anche di persone) è, se non adeguatamente documentato, qualificabile come bancarotta fraudolenta per distrazione; spetta all'imputato fornire elementi specifici e concreti per dimostrare il diritto al compenso e la congruità delle somme prelevate
  • Per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione è sufficiente il dolo generico: non è necessario provare la consapevolezza dell'insolvenza o lo scopo di danneggiare i creditori, ma la volontà consapevole di destinare risorse patrimoniali ad uso non aziendale
  • Nelle società di persone la rilevanza del rapporto organico/manageriale e la responsabilità illimitata rendono più stringente il controllo sui prelievi dei soci-amministratori; l'assenza di deliberazioni assembleari o disposizioni statutarie non esclude la configurabilità della distrazione
  • La prova della destinazione dei proventi (per es. dalla vendita di cespiti) grava sull'amministratore/fallito: la mancata dimostrazione può giustificare la responsabilità per distrazione o occultamento
  • L'omissione della tempestiva richiesta di fallimento può integrare il requisito della colpa grave solo se emergono elementi oggettivi che dimostrino la consapevolezza e la possibilità di evitare il danno (es. perdurante tensione finanziaria, uso di mancato pagamento di imposte per autofinanziamento)
  • In cassazione le censure che mirano a ribaltare valutazioni di merito (es. bilanciamento attenuanti/aggravanti) sono inammissibili salvo mostrare vizi logici o contraddizioni nella motivazione; inoltre il ricorso deve contenere allegazioni specifiche e non generiche per essere valutato

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