Cassazione Penale, Ordinanza n. 17005/2026 del 12/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la genericità del motivo relativo al trattamento sanzionatorio e la mancanza di un concreto confronto con la motivazione della Corte d'appello. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. La sentenza di condanna pronunciata nei gradi di merito resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, condannato in primo grado con rito abbreviato per il reato di illecita detenzione di cocaina e la cui condanna era stata confermata in appello, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma. L'unico motivo dedotto riguardava un asserito vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio: la difesa contestava la misura della pena, sostenendo che la Corte territoriale avesse valorizzato soltanto il dato ponderale della sostanza stupefacente. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico, perché non si confrontava effettivamente con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva invece fondato il giudizio di congruità della pena anche sul coinvolgimento di un soggetto estraneo al narcotraffico (la fidanzata) e sui plurimi precedenti penali, anche specifici.
Norme richiamate
La sentenza richiama il reato di illecita detenzione di cocaina, ricondotto alla disciplina degli stupefacenti; dal testo non è espressamente indicato l'articolo, ma il fatto è trattato come reato in materia di stupefacenti.
Il ricorso per cassazione è stato scrutinato sotto il profilo della dedotta illogicità o carenza di motivazione sul trattamento sanzionatorio, ma il motivo è stato ritenuto generico e privo di effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
A seguito della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione che censuri la determinazione della pena è inammissibile quando si limita a contestazioni assertive o parziali e non si confronta in modo puntuale con le specifiche ragioni addotte dal giudice di merito.
- La valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio può fondarsi non solo su un dato quantitativo della sostanza o del fatto, ma anche su ulteriori elementi individualizzanti, come il coinvolgimento di terzi estranei al contesto criminale e i precedenti penali dell'imputato, anche specifici.
- In sede di legittimità, la deduzione di vizio di motivazione sulla pena richiede l'indicazione di concreti profili di illogicità o omissione della motivazione di merito; in difetto, il ricorso è dichiarato inammissibile.
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