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Sentenza

Sentenza del 16/04/2024 n. 10323 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia nasce dall’avviso di accertamento notificato il 16 luglio 2010 per il periodo d’imposta 2006, relativo alla Seril Srl, già cancellata dal Registro delle Imprese il 16 dicembre 2009. L’accertamento rideterminava la perdita dichiarata da 559.933 euro a 276.430 euro e il valore della produzione netta da 2.800.430 euro a 2.804.750 euro; in regime di tassazione consolidata, richiedeva la sola maggiore IRAP di 184 euro, oltre interessi e sanzioni. Il ricorso della società era stato dichiarato inammissibile dalla CTP di Pavia per carenza di legittimazione, essendo la società estinta; la CTR Lombardia aveva dichiarato inammissibile anche l’appello, rilevando inoltre che il difensore non aveva una procura specifica per il secondo grado. In cassazione A.A. ha dedotto: 1) violazione degli artt. 81 e 100 c.p.c., sostenendo che il ricorso originario era stato proposto da lui personalmente quale ex liquidatore, e non dalla società; 2) violazione dell’art. 83 c.p.c., sostenendo che la procura del primo grado, riferita al «presente procedimento», valeva anche per l’appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché A.A. lo aveva proposto in proprio, mentre nei precedenti gradi la parte era stata la Seril Srl: il ricorso per cassazione può essere proposto, o resistito, dai soggetti che abbiano formalmente assunto la qualità di parte nei gradi di merito. La Corte ha inoltre precisato, con riguardo al secondo motivo, che la procura speciale si presume conferita per un solo grado, salvo che l’atto esprima una diversa volontà; la formula utilizzata non rendeva quindi la procura del primo grado estensibile all’appello. Le altre questioni sono rimaste assorbite. A.A. è stato condannato a rifondere all’Agenzia delle Entrate 1.000 euro per compensi, oltre spese prenotate a debito, ed è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • Artt. 81 e 100 c.p.c.

    La Corte non ha deciso nel merito una distinta questione interpretativa di queste disposizioni: il ricorso è stato definito in rito per difetto di legittimazione di A.A. a proporre l’impugnazione, non essendo stato parte dei precedenti gradi.

  • Art. 83, quarto comma, c.p.c.

    La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non è espressa volontà diversa.

    La procura speciale rilasciata per il primo grado non si estende automaticamente all’appello. Occorre che l’atto indichi espressamente una volontà diversa; nel caso concreto tale indicazione mancava.

  • Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Quando ricorrono i presupposti processuali, la parte soccombente è tenuta al pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l’impugnazione, se dovuto.

Massime di principio

  • Per proporre appello o ricorso per cassazione occorre avere assunto formalmente la qualità di parte nel grado precedente; chi non era parte nei gradi di merito non può normalmente impugnare in proprio la relativa decisione.
  • La qualità personale di liquidatore o rappresentante della società non rende automaticamente la persona fisica parte del giudizio promosso dalla società, né consente di sostituirsi ad essa nei successivi gradi.
  • La procura speciale si presume limitata al grado per il quale è stata conferita. Per utilizzarla anche nei gradi successivi è necessario che dal testo emerga chiaramente una volontà estensiva.
  • La cancellazione della società dal Registro delle Imprese può incidere sulla sua legittimazione processuale; la parte che intende contestare in proprio un atto o una decisione deve risultare effettivamente destinataria e parte del rapporto processuale, non soltanto avere agito come rappresentante della società.

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