Parere n. 1273/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
quanto al ricorso n. 1610 del 2024: Ricorso straordinario a proposto da Scannell Italia No 013 S.r.l. per l’annullamento del verbale della “conferenza dei servizi per l'analisi del rischio sanitario relativamente allo stabilimento Bonfiglioli” 3/4/2023 pratica sinadoc 32272/2021, nonché per l’annullamento, richiesto a mezzo di motivi aggiunti, della determinazione dirigenziale dell’ARPA Emilia Romagna del 31 ottobre 2023, avente a oggetto “bonifica siti contaminati” e del verbale della Conferenza dei servizi del 17 ottobre 2023, pratica sinadoc 32272/2021, avente a oggetto “valutazione del Piano di caratterizzazione”. quanto al ricorso n. 1609 del 2024: Ricorso straordinario per l’annullamento del verbale della “Conferenza dei servizi per l'analisi del rischio sanitario relativamente allo stabilimento Bonfiglioli” 3/4/2023 pratica sinadoc 32272/2021, nonché per l’annullamento, richiesto a mezzo di motivi aggiunti, della determinazione dirigenziale dell’ARPA Emilia Romagna del 31 ottobre 2023, avente a oggetto “bonifica siti contaminati” e del verbale della conferenza dei servizi del 17 ottobre 2023, pratica sinadoc 32272/2021, avente a oggetto “valutazione del Piano di caratterizzazione”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del verbale della conferenza dei servizi sull’analisi del rischio sanitario relativa allo stabilimento Bonfiglioli e, con motivi aggiunti, della determinazione ARPAE del 31 ottobre 2023 e del verbale della conferenza dei servizi del 17 ottobre 2023 sul Piano di caratterizzazione
Esito
La questione giuridica
Le ricorrenti hanno impugnato, con distinti ricorsi straordinari, gli atti adottati nell’ambito del procedimento ambientale relativo a un’ex cava, connesso allo screening ambientale propedeutico alla realizzazione di tre edifici logistici. La conferenza dei servizi aveva richiesto integrazioni sullo stato di contaminazione del sito, prescrivendo, alternativamente, la presentazione di un Piano di caratterizzazione ai sensi dell’art. 242, comma 3, del d.lgs. 152/2006 oppure di un progetto unico di bonifica ai sensi dell’art. 249 del medesimo codice. Le ricorrenti contestano il rischio che tali atti siano interpretati come fonte di un obbligo di bonifica a loro carico, nonostante non siano responsabili dell’inquinamento. Sostengono che gli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale possano essere imposti soltanto al responsabile della contaminazione, previamente individuato mediante rigoroso accertamento del comportamento causale e del nesso eziologico, non potendo configurarsi una responsabilità oggettiva del proprietario o possessore del sito. L’amministrazione ha eccepito il difetto di interesse a ricorrere, rilevando che era stato richiesto un Piano di caratterizzazione, non un progetto di bonifica, e che le stesse ricorrenti avevano presentato il Piano per perseguire l’intervento edificatorio, ottenendone l’approvazione. La Sezione ha inoltre rilevato che la relazione istruttoria e i relativi allegati non erano stati comunicati alle ricorrenti, impedendo la piena instaurazione del contraddittorio.
Il parere
La Sezione ha riunito i due ricorsi per connessione oggettiva, trattandosi della medesima vicenda amministrativa. Non ha tuttavia definito il merito delle censure relative alla responsabilità per la contaminazione e agli obblighi di caratterizzazione o bonifica. Ha disposto in via interlocutoria la trasmissione degli atti e ha ordinato all’amministrazione di portare a conoscenza delle ricorrenti la relazione istruttoria e i relativi allegati, nonché di segnalare la necessità di acquisire informazioni su eventuali sopravvenienze fattuali e giuridiche. L’amministrazione dovrà inoltre affrontare in modo approfondito la questione dell’interesse ad agire, alla luce della presentazione e dell’approvazione del Piano di caratterizzazione da parte delle stesse ricorrenti.
Osservazioni
Riunione dei ricorsi
I due ricorsi straordinari devono essere trattati congiuntamente per l’evidente connessione oggettiva, poiché riguardano la medesima vicenda amministrativa e atti sostanzialmente coincidenti.
Pieno contraddittorio
La relazione istruttoria e i relativi allegati non risultano essere stati portati a conoscenza delle ricorrenti; non sono pertanto ancora integrate le condizioni di pieno contraddittorio necessarie per decidere.
Sopravvenienze fattuali e giuridiche
Nel ritrasmettere gli atti, l’amministrazione deve segnalare alle ricorrenti la necessità di fornire ogni informazione utile relativa a eventuali sopravvenienze rilevanti.
Interesse ad agire
L’amministrazione deve esaminare funditus la sussistenza dell’interesse a ricorrere, considerando che le ricorrenti hanno presentato il Piano di caratterizzazione impugnato e ne hanno ottenuto l’approvazione.
Norme richiamate
art. 242, comma 3, d.lgs. 152/2006
La disposizione è richiamata quale base normativa del Piano di caratterizzazione richiesto nell’ambito del procedimento relativo alla possibile contaminazione del sito.
La disposizione è richiamata quale base normativa alternativa per il Progetto unico di bonifica.
Il quadro normativo ambientale è assunto dalle ricorrenti come fondamento del principio secondo cui gli obblighi di bonifica gravano sul responsabile dell’inquinamento, previa individuazione del nesso causale, e non automaticamente sul proprietario in quanto tale.
Il parere è reso nell’ambito di ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica; il testo non richiama uno specifico articolo.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario, la mancata conoscenza da parte del ricorrente della relazione istruttoria e dei relativi allegati impedisce la piena instaurazione del contraddittorio e giustifica la sospensione interlocutoria dell’esame.
- Quando il ricorrente abbia presentato e ottenuto l’approvazione dell’atto amministrativo impugnato, la sussistenza dell’interesse ad agire deve essere verificata specificamente alla luce di tale condotta e degli effetti concretamente prodotti dall’atto.
- La riunione di ricorsi straordinari distinti è giustificata dalla connessione oggettiva quando essi riguardino la medesima vicenda amministrativa e atti coincidenti o strettamente collegati.
- La sottoposizione del proprietario a obblighi di caratterizzazione o bonifica non può essere ricondotta automaticamente alla sola qualità dominicale, dovendo essere verificata la riconducibilità della contaminazione a una condotta causalmente riferibile al soggetto; nel caso esaminato, tuttavia, la Sezione non ha ancora deciso definitivamente tale questione.
Impugnazione di atti relativi alla caratterizzazione e bonifica di un’ex cava
Il parere riguarda due ricorsi straordinari proposti da società proprietarie di porzioni di un compendio immobiliare sito nel Comune di Calderara di Reno. Gli atti impugnati sono il verbale della conferenza dei servizi del 3 aprile 2023, relativo all’analisi del rischio sanitario, nonché, con motivi aggiunti, la determinazione dirigenziale di ARPAE Emilia-Romagna del 31 ottobre 2023 e il verbale della conferenza dei servizi del 17 ottobre 2023, concernenti la valutazione e l’approvazione di un Piano di caratterizzazione.
Premesse procedimentali
La vicenda si colloca nell’ambito dello screening ambientale propedeutico al rilascio di un permesso di costruire convenzionato per la realizzazione di tre edifici destinati ad attività logistica e relativi uffici, in un comparto nel quale era presente una cava.
Le società avevano presentato ad ARPAE un Piano di indagini preliminari e, nel medesimo contesto, un’analisi del rischio sanitario. La conferenza dei servizi aveva richiesto integrazioni sullo stato di contaminazione dell’area dell’ex cava, prescrivendo alternativamente:
- un Piano di caratterizzazione ai sensi dell’art. 242, comma 3, del d.lgs. 152/2006;
- un Progetto unico di bonifica ai sensi dell’art. 249 del d.lgs. 152/2006.
All’esito del procedimento, ARPAE ha approvato il Piano di caratterizzazione presentato dalle ricorrenti, introducendo alcune prescrizioni.
Censure delle ricorrenti
Le ricorrenti non si sono qualificate come responsabili della contaminazione e hanno contestato il rischio che gli atti impugnati potessero essere interpretati come fonte di un obbligo di bonifica a loro carico.
La tesi prospettata si fonda sul principio per cui gli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale possono essere imposti soltanto ai soggetti responsabili dell’inquinamento. Secondo le ricorrenti, occorre un rigoroso accertamento:
- del soggetto che ha generato, in tutto o in parte, la contaminazione;
- della condotta commissiva od omissiva rilevante;
- del nesso causale tra la condotta e l’inquinamento.
Esse escludono quindi che la mera proprietà o disponibilità dell’immobile possa determinare una responsabilità oggettiva o comportare automaticamente l’obbligo di bonifica.
Eccezione dell’amministrazione sull’interesse a ricorrere
L’amministrazione ha eccepito il difetto di interesse a impugnare gli atti, evidenziando che era stato richiesto un Piano di caratterizzazione e non un progetto di bonifica. Ha inoltre rilevato che le stesse ricorrenti, intendendo proseguire il progetto edificatorio, avevano presentato il Piano di caratterizzazione e ne avevano ottenuto l’approvazione.
Tale condotta è stata ritenuta dalla Sezione rilevante ai fini della verifica dell’interesse concreto e attuale alla decisione, ma non è stata ancora valutata definitivamente.
Riunione dei ricorsi e contraddittorio
La Sezione ha disposto la trattazione congiunta dei due ricorsi, in ragione dell’evidente connessione oggettiva: entrambi riguardano la stessa vicenda amministrativa, gli stessi procedimenti e atti sostanzialmente coincidenti.
È stato inoltre rilevato che la relazione istruttoria e i relativi allegati non erano stati portati a conoscenza delle ricorrenti. Di conseguenza, non risultavano ancora integrate le condizioni di pieno contraddittorio necessarie per la decisione.
Provvedimenti interlocutori
La Sezione non ha definito il merito delle doglianze sulla responsabilità per l’inquinamento né ha stabilito se gli atti impugnati possano produrre obblighi di bonifica a carico delle proprietarie.
Ha invece ordinato all’amministrazione, prima della nuova trasmissione degli atti:
- di portare la relazione istruttoria e i relativi allegati a conoscenza delle ricorrenti;
- di segnalare la necessità di acquisire informazioni su eventuali sopravvenienze fattuali e giuridiche;
- di affrontare in modo approfondito la sussistenza dell’interesse ad agire, considerando la presentazione e l’approvazione del Piano di caratterizzazione.
Il parere è pertanto interlocutorio e rinvia la decisione sul merito all’esito dell’integrazione del contraddittorio e degli ulteriori adempimenti istruttori.
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