Cassazione Penale, Ordinanza n. 08966/2025 del 04/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, condannato in primo grado con rito abbreviato per il trasporto illecito di oltre un chilogrammo di cocaina, ha proposto due ricorsi per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello che aveva solo parzialmente riformato la decisione di primo grado, limitandosi a mitigare il trattamento sanzionatorio. I ricorsi censuravano violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La difesa sosteneva che la Corte territoriale avesse trascurato elementi favorevoli, in particolare le dichiarazioni rese dall'imputato in sede di interrogatorio di convalida e specifiche indicazioni fornite in quella sede, nonché che avesse travisato il significato di pregresse esperienze negative con alcol e droga e del riferimento a collegamenti con circuiti criminali. La Corte di cassazione ha ritenuto le censure reiterative, generiche e prive di autosufficienza, evidenziando che la Corte d'Appello aveva congruamente condiviso il giudizio del primo giudice circa l'assenza di elementi positivamente valorizzabili e aveva plausibilmente considerato la confessione come scelta utilitaristica resa a fronte dell'evidenza della flagrante detenzione della cocaina.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende. La decisione di merito sulla responsabilità per il trasporto illecito di cocaina resta ferma; viene confermata anche la valutazione negativa sulla richiesta di attenuanti generiche, senza ulteriore rideterminazione della pena oltre quella già effettuata in appello.
Norme richiamate
Le attenuanti generiche possono essere negate quando non emergano elementi positivamente valorizzabili e la motivazione sul punto sia congrua e non illogica.
Il ricorso che riproponga censure generiche, reiterative o prive di autosufficienza è dichiarato inammissibile.
La deduzione di violazione di legge e vizio di motivazione deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e non può risolversi in contestazioni apodittiche o non autosufficienti.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito evidenzi l'assenza di elementi favorevoli concretamente apprezzabili e offra una motivazione non manifestamente illogica.
- In sede di legittimità, le censure che contestano la valutazione del materiale fattuale devono essere specifiche, autosufficienti e realmente confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; in difetto, sono inammissibili.
- La confessione dell'imputato non impone automaticamente il riconoscimento di attenuanti generiche quando il giudice la ritenga espressione di una strategia difensiva utilitaristica, se tale apprezzamento è sorretto da motivazione plausibile.
- Non è sindacabile in cassazione una valutazione di merito che attribuisca scarso peso a elementi richiamati dalla difesa, se la motivazione del giudice di appello è coerente e completa rispetto agli aspetti decisivi.
- La proposizione di ricorsi reiterativi e privi di specifica indicazione dei profili di travisamento o omissione determina l'inammissibilità dell'impugnazione, con le conseguenze economiche previste dal codice di rito.
Come è indicizzato
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