Cassazione Civile, Ordinanza n. 05708/2026 del 12/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento IVA relativi agli anni 2006, 2007 e 2008 emessi nei confronti di due imprese assicurative operanti in coassicurazione. L'Ufficio ha ritenuto imponibili, e non esenti, le commissioni di delega corrisposte nell'ambito della clausola di delega tra coassicuratrici: secondo l'Amministrazione tali prestazioni non sarebbero operazioni assicurative, ma autonome prestazioni di servizio rese dalla delegataria alle altre imprese, soggette a IVA ai sensi dell'art. 3 d.P.R. 633/1972. I giudici di merito avevano invece considerato tali commissioni accessorie rispetto alla prestazione assicurativa principale, applicando il regime di esenzione. Nel ricorso per cassazione l'Agenzia ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 9, 10, comma 1, n. 2, e 12 d.P.R. 633/1972, sostenendo che: nella coassicurazione si realizzano rapporti assicurativi separati; la clausola di delega ha natura di mandato con rappresentanza ed è autonoma rispetto al contratto di assicurazione; le prestazioni della delegataria riguardano la gestione amministrativa del rapporto e non la copertura del rischio; di conseguenza i compensi dovuti alla delegataria sono imponibili, mentre solo eventuali rimborsi di spese potrebbero restare fuori campo IVA. Le contribuenti hanno resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha affermato che le prestazioni svolte in forza della clausola di delega tra coassicuratrici non rientrano nell'esenzione IVA prevista per le operazioni di assicurazione né in quella per le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni assicurative. La gestione del contratto, la riscossione dei premi, la ricezione delle comunicazioni e la gestione dei sinistri sono attività diverse dalla copertura del rischio e non sono accessorie in senso IVA, poiché la clausola opera solo nei rapporti interni tra imprese assicuratrici e non a vantaggio dell'assicurato. La Corte ha richiamato la giurisprudenza unionale e di legittimità sull'interpretazione restrittiva delle esenzioni e sulla distinzione tra attività assicurativa e servizi successivi o amministrativi. Ne è derivata la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria territorialmente competente anche per le spese.
Norme richiamate
art. 1 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
artt. 1,3, 10, comma 1, n. 2 e 9, nonché 12
richiamato nel motivo di ricorso come norma del sistema IVA insieme alle altre disposizioni invocate per sostenere l'imponibilità delle prestazioni contestate
art. 3 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
artt. 1,3, 10, comma 1, n. 2 e 9, nonché 12
richiamato per qualificare le prestazioni di gestione della delega come autonome prestazioni di servizi imponibili
art. 9 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
artt. 1,3, 10, comma 1, n. 2 e 9, nonché 12
invocato nel ricorso come disposizione del regime IVA applicabile alle operazioni esenti
art. 10, comma 1, n. 2, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio
l'esenzione è di stretta interpretazione e non copre le attività di gestione della delega tra coassicuratrici, perché estranee all'oggetto dell'operazione assicurativa
art. 10, comma 1, n. 9, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui ai numeri da 1 a 7
non applicabile alle prestazioni della delegataria, poiché esse non sono attività di mediazione o intermediazione assicurativa in vista della conclusione del contratto
art. 12 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
cessioni e prestazioni accessorie
la nozione di accessorietà richiede un nesso con la prestazione principale e un vantaggio per il contraente; la clausola di delega tra coassicuratrici opera invece nei soli rapporti interni fra imprese
art. 13, par. b, lett. a), Sesta direttiva 77/388/CEE
operazioni di assicurazione e di riassicurazione, comprese le prestazioni di servizi relative a dette operazioni, effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione
le esenzioni IVA in materia assicurativa vanno interpretate restrittivamente e riguardano soltanto servizi connessi alla copertura del rischio o svolti da mediatori/intermediari assicurativi
art. 135, par. 1, lett. a), direttiva 2006/112/CE
gli Stati membri esentano le operazioni di assicurazione e di riassicurazione, comprese le prestazioni di servizi relative a dette operazioni, effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione
l'esenzione si applica solo ai servizi che presentano i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dal diritto UE, non alle mere attività gestorie successive del coassicuratore delegato
la coassicurazione ripartisce pro quota il rischio tra più assicuratori, ma la gestione del contratto affidata a uno di essi non muta la natura non assicurativa delle prestazioni delegate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma processuale indicata quale parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge
Massime di principio
- Nelle controversie IVA sulle coassicurazioni, le prestazioni svolte dalla compagnia delegataria per la gestione del rapporto non sono automaticamente esenti come operazioni assicurative: occorre verificare se esse incidano sulla copertura del rischio o se siano solo attività amministrative interne tra imprese.
- L'esenzione IVA per le operazioni assicurative e per i servizi a esse connessi deve essere interpretata restrittivamente, perché costituisce eccezione al principio di imponibilità delle prestazioni di servizi.
- La nozione di prestazione accessoria ex art. 12 d.P.R. 633/1972 presuppone un collegamento funzionale con l'operazione principale e un'utilità per il contraente dell'operazione stessa; non basta che la prestazione sia collegata contrattualmente a un rapporto principale tra soggetti diversi.
- Nel contratto di coassicurazione la ripartizione del rischio pro quota tra coassicuratori non trasforma in attività assicurativa la gestione del contratto, la riscossione dei premi o la liquidazione dei sinistri svolte da una delle imprese per conto delle altre.
- Le prestazioni di mediazione o intermediazione assicurativa esenti sono quelle rese da soggetti che operano nella fase di ricerca e messa in relazione del cliente con l'assicuratore, non le attività successive di esecuzione e amministrazione del contratto.
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