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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16946/2026 del 30/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (avvocato)

La controversia

Un avvocato, che aveva difeso in un processo penale un imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, aveva ottenuto dal Tribunale la liquidazione del compenso professionale ma con esclusione della fase introduttiva del giudizio. L’avvocato ha proposto opposizione contro il decreto di liquidazione e, rigettata l’opposizione dal Tribunale, ha quindi ricorso per cassazione deducendo la violazione dell’art. 12 del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, in relazione al comma 3, lett. b), per non avere il giudice di merito riconosciuto il compenso per la fase introduttiva nonostante l’effettivo svolgimento di attività prodromiche all’apertura del dibattimento, tra cui la presenza a udienze, le richieste relative alla detenzione dell’imputato e le dichiarazioni necessarie all’instaurazione del contraddittorio.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso. Ha affermato che l’elencazione delle attività riferibili alla fase introduttiva contenuta nell’art. 12, comma 3, lett. b), del D.M. n. 55/2014 ha valore esemplificativo e non tassativo e che, nel processo penale, la fase introduttiva non può essere esclusa per il solo fatto che il giudizio si sia svolto in poche udienze o che non vi siano stati atti scritti. Poiché nel caso concreto risultava che il difensore aveva svolto attività funzionali all’apertura del dibattimento, la Corte ha cassato il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in diversa composizione, affinché proceda a una nuova liquidazione riconoscendo la fase introduttiva e regolando anche le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    violazione di legge dedotta dal ricorrente

    La censura di legittimità è stata proposta come violazione dell’art. 12 del D.M. n. 55/2014.

  • art. 12, D.M. 10 marzo 2014 n. 55

    La fase introduttiva del giudizio comprende, in via esemplificativa e non tassativa, gli atti e le attività prodromiche all’apertura del contraddittorio e del dibattimento; la loro effettiva presenza impone il riconoscimento del relativo compenso, restando al giudice di merito solo la quantificazione.

  • art. 484 c.p.p.

    È richiamato per individuare il controllo della regolare costituzione delle parti prima dell’inizio del dibattimento.

  • art. 491 c.p.p.

    È richiamato per individuare la verifica e discussione delle questioni preliminari prima dell’apertura del dibattimento.

Massime di principio

  • Nel sistema di liquidazione dei compensi difensivi a fasi, l’elenco delle attività che compongono la fase introduttiva non è chiuso ma meramente esemplificativo: il giudice deve verificare se siano state svolte attività funzionalmente prodromiche all’instaurazione del giudizio.
  • Nel processo penale, la fase introduttiva non può essere negata in base a un raffronto con il processo civile, né per il solo fatto che il dibattimento si sia aperto in una o poche udienze o che manchino atti scritti.
  • Quando il difensore partecipa all’instaurazione del giudizio, esamina gli atti introduttivi e svolge attività in udienza prima dell’apertura del dibattimento, il compenso per la fase introduttiva va riconosciuto; il giudice di merito conserva soltanto il potere di quantificarlo in concreto.
  • Ai fini della liquidazione del compenso professionale, ciò che rileva è la concreta attività difensiva svolta e la sua funzione rispetto alla fase processuale, non una lettura formalistica o restrittiva delle voci tariffarie.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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