Cassazione Civile, Ordinanza n. 36836/2021 del 26/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRES, IVA e IRAP relativo all'anno 2007, seguito da accertamento con adesione che prevedeva il pagamento rateale di imposta, interessi e sanzioni. La società contribuente pagava tempestivamente solo le prime due rate e sospendeva i versamenti; l'ufficio iscriveva a ruolo le somme residue con aggiunta di sanzioni e notificava poi la cartella di pagamento. La contribuente impugnava la cartella sostenendo di avere successivamente versato tutto quanto dovuto in base all'accertamento con adesione. In primo grado la cartella veniva annullata per i tributi e per le sanzioni, mentre gli interessi venivano ritenuti dovuti; in appello la CTR annullava anche gli interessi. L'Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 8, comma 3-bis, D.Lgs. 218/1997, dell'art. 13 D.Lgs. 471/1997 e dei principi del D.Lgs. 472/1997, sostenendo che la CTR avesse escluso illegittimamente le sanzioni invocando una buona fede insussistente, poiché il ritardato pagamento delle rate non costituiva errore inevitabile; 2) nullità della sentenza per avere la CTR accolto la doglianza sugli interessi nonostante, secondo l'Ufficio, fosse stata proposta solo in appello e quindi tardivamente. La Corte accoglie il primo motivo e rigetta il secondo, decidendo nel merito.
La decisione
La Corte di cassazione accoglie il primo motivo del ricorso dell'Agenzia delle Entrate e rigetta il secondo. Cassa la decisione impugnata solo nella parte in cui aveva escluso le sanzioni e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., conferma la cartella di pagamento per quanto richiesto a titolo di sanzioni, ribadendone invece l'annullamento per il resto, cioè per tributi e interessi. Le spese del giudizio di legittimità vengono poste a carico della contribuente, mentre quelle dei gradi di merito sono compensate integralmente.
Norme richiamate
art. 360, comma primo, nn. 3 e 4, c.p.c.
Sono le norme processuali richiamate per incardinare, rispettivamente, il motivo per violazione di legge sostanziale e il motivo di nullità della sentenza.
art. 8, comma 3-bis, D.Lgs. n. 218 del 1997
È richiamato dall'Agenzia a fondamento della pretesa sanzionatoria connessa all'accertamento con adesione e alla decadenza dal pagamento rateale.
art. 13 D.Lgs. n. 471 del 1997
È richiamato come base normativa della sanzione per omesso/tardivo pagamento dovuto dal contribuente.
La Corte richiama i principi in tema di sanzioni amministrative tributarie, chiarendo che la buona fede opera solo in presenza di errore inevitabile e che la colpa si presume fino a prova contraria.
Viene indicato come norma che, nella materia sanzionatoria tributaria, richiede una condotta cosciente e volontaria e consente l'esimente della buona fede solo in caso di errore inevitabile.
È richiamato come principio generale trasposto nella materia fiscale, in relazione alla responsabilità per l'illecito amministrativo tributario.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
La Corte lo applica per decidere nel merito senza rinvio, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- In materia di sanzioni tributarie, la buona fede del contribuente non deriva automaticamente dal pagamento tardivo spontaneo del debito, ma richiede la prova di un errore inevitabile e non superabile con l'ordinaria diligenza.
- La decadenza dal beneficio della rateizzazione dell'accertamento con adesione può legittimare la pretesa sanzionatoria per il ritardato pagamento delle somme dovute, anche se il contribuente abbia poi estinto il debito principale prima dell'azione esecutiva dell'ufficio.
- L'esimente della buona fede ha natura eccezionale: il contribuente deve dimostrare di non aver tenuto un comportamento negligente, mentre la sola allegazione dell'avvenuto pagamento integrale non esclude di per sé la sanzione.
- Se la doglianza sul quantum dovuto era già compresa, anche implicitamente, nel ricorso introduttivo, non può dirsi tardiva la successiva conferma o precisazione in appello della contestazione relativa agli interessi.
- Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può, accolto il motivo pertinente, decidere direttamente nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c.
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