Cassazione Penale, Sentenza n. 8408/2025 del 28/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso straordinario ex art. 625-bis per presunto errore di fatto nella sentenza della Corte di Cassazione n. 96/2024. Il ricorrente deduce che la Corte avrebbe errato nel non dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione maturata tra la lettura del dispositivo e il deposito della motivazione (la sentenza di appello, pur pronunciata il 1° marzo 2022, sarebbe stata depositata il 28 giugno 2022, oltre il termine). Contesta inoltre che non si sarebbe dovuta applicare la sospensione della prescrizione prevista dal d.l. 22/06/2018 n.73 (conv. L. 27/07/2018 n.93) per i procedimenti pendenti presso il Tribunale di Bari, perché in quel periodo non era calendarizzata alcuna udienza per il processo. Con un secondo motivo contesta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione (sostenendo che la Corte in realtà sarebbe entrata nel merito), segnala un refuso nel ricorso per cassazione (menzione di soggetti estranei) e chiede, in subordine, di sollevare questione di costituzionalità dell'art. 610 c.p.p. per violazione dell'art. 11 Cost.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che: (i) ai fini del computo della prescrizione rileva il momento della lettura del dispositivo della sentenza di condanna e non il successivo deposito della motivazione; pertanto non si è verificata estinzione per prescrizione; (ii) la censura sulla sospensione ex d.l. 73/2018 è infondata e fuori dal perimetro del ricorso straordinario; (iii) il secondo motivo è inammissibile perché riguarda questioni di diritto che non sono rimediate con il ricorso straordinario e perché i motivi originari per cassazione erano carenti di specificità; (iv) la circostanza del contraddittorio con il Procuratore generale o del mancato esercizio del potere del magistrato delegato ex art. 610 c.p.p. non limita i poteri valutativi del collegio; (v) la questione di costituzionalità non è rilevante ai sensi dell'art. 23, comma 2, L. 11 marzo 1953, n. 87. Per effetto della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma determinata in via equitativa (indicata in dispositivo, pari a euro tremila).
Norme richiamate
Sentenza impugnata (frase contestata nella motivazione della sentenza n.96/2024)
l'inammissibilità dei motivi inerenti l'affermazione di responsabilità non consente di rilevare la prescrizione che è maturata successivamente alla pronuncia della sentenza di primo grado
Frase che il ricorrente ha indicato come errore di fatto; la Corte ha ritenuto che la critica sia infondata o estranea al perimetro del ricorso straordinario
Norma che disciplina il ricorso straordinario per errore di fatto; la Corte ricorda il perimetro ristretto di questo rimedio, volto a correggere errori percettivi e non a rimettere in discussione valutazioni giuridiche o di merito
art. 157 e ss. cod. pen. (prescrizione)
La Corte ribadisce l'orientamento consolidato secondo cui, ai fini della prescrizione, rileva il momento della lettura del dispositivo della sentenza e non il successivo deposito della motivazione
d.l. 22 giugno 2018, n. 73 (conv. L. 27 luglio 2018, n. 93)
La sospensione della prescrizione prevista dal decreto si applica ai 'procedimenti penali pendenti' davanti alla sede interessata nel periodo indicato, e la Corte ritiene che la censura del ricorrente su questo punto sia contraria alla giurisprudenza di legittimità e fuori dal perimetro del ricorso straordinario
Richiamato per il principio che la pubblicazione della sentenza garantisce l'immediatezza della deliberazione e che il dispositivo, letto e sottoscritto, consacra la decisione definitiva ai fini del computo della prescrizione
Norma che attribuisce al magistrato delegato poteri procedurali in ordine all'assegnazione e alla verificazione; la Corte osserva che il mancato esercizio di tali poteri non limita i poteri valutativi del collegio cui il ricorso viene assegnato
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze economiche della decisione; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma alla Cassa delle ammende ai sensi di questa disposizione
art. 23, comma 2, L. 11 marzo 1953, n. 87
Richiamata per escludere la rilevanza della questione di costituzionalità sollevata, in quanto non dimostra un errore percettivo rilevante ai fini del ricorso straordinario
art. 11 Cost.
Richiamato dal ricorrente come parametro costituzionale (libertà di sottoporre controversie a decisione arbitrale/limiti), ma la Corte non ha ritenuto la questione pertinente o rilevante nel contesto del ricorso per errore di fatto
Massime di principio
- Ai fini della prescrizione, rileva il momento della lettura del dispositivo della sentenza e non il successivo deposito della motivazione; il deposito tardivo non fa maturare la prescrizione se il dispositivo era stato letto nei termini
- Il ricorso straordinario ex art. 625-bis ha per oggetto errori di fatto percepibili e manifesti; non è idoneo a rimettere in discussione valutazioni giuridiche o apprezzamenti di merito motivazionale
- Le sospensioni legislative (es. d.l. 73/2018) si interpretano alla luce della giurisprudenza che considera 'procedimenti penali pendenti' quelli aperti davanti alla sede nel periodo indicato, anche se senza udienze calendarizzate
- La mancata esercitazione di alcuni poteri procedurali (es. da parte del magistrato delegato ex art. 610 c.p.p.) non impedisce al collegio di valutare l'inammissibilità del ricorso; la forma del contraddittorio con il Procuratore generale non implica automaticamente la non inammissibilità
- Per evitare l'inammissibilità per difetto di specificità, le impugnazioni devono contenere motivi chiari e specifici: la genericità o l'indefinitezza dei motivi porta a dichiarazione di inammissibilità
- Le questioni di legittimità costituzionale devono essere rilevanti e dimostrare un errore percettivo sostanziale per essere ammesse in un ricorso ex art. 625-bis; altrimenti sono non rilevanti
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