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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35956/2023 del 27/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dal Ministero dell’Interno per la restituzione di somme già corrisposte a titolo di compensi a un messo notificatore, ritenute non più dovute dopo una dichiarazione di rinuncia del 25 gennaio 2005 relativa a giudizi nei quali erano state pronunciate sentenze favorevoli al lavoratore. Il destinatario dell’ingiunzione propose opposizione sostenendo, in sintesi, di non aver mai validamente rinunciato alle somme risultanti dai titoli giudiziali, che l’eventuale rinuncia avrebbe richiesto forme e sottoscrizioni ulteriori, che non era chiara la ragione del pagamento effettuato dal Ministero e che l’importo effettivamente percepito era inferiore a quello ingiunto. Rigettata l’opposizione in primo grado e poi l’appello, il soccombente ricorse per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 306 c.p.c. e degli artt. 111 e 24 Cost., perché la Corte d’appello avrebbe erroneamente qualificato la dichiarazione del 25 gennaio 2005 come rinuncia almeno all’azione, invece che come atto inefficace o comunque non valido, assumendo che la rinuncia agli atti richiedesse l’accettazione della controparte e sottoscrizioni ulteriori.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d’appello avesse fondato la decisione su una ratio autonoma e decisiva: la dichiarazione del 25 gennaio 2005 era stata interpretata non solo come rinuncia agli atti del giudizio, ma anche come rinuncia all’azione; per quest’ultima non è richiesta l’accettazione della controparte né particolari forme. Il ricorso, limitandosi a contestare l’inefficacia della rinuncia agli atti, non ha colpito tale ratio, e quindi è stato inammissibile. La Corte ha inoltre ritenuto irrilevanti, per effetto dell’inammissibilità, le questioni di notifica del ricorso. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata difesa dell’intimato; è stata invece data atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 306 c.p.c.

    La dichiarazione in atti può essere letta come rinuncia agli atti del giudizio, che richiede l’accettazione della controparte; ma la decisione valorizza soprattutto la distinta figura della rinuncia all’azione, per la quale non sono richieste particolari forme né accettazione avversaria.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Il motivo di ricorso è stato proposto per violazione di legge e nullità processuale, ma è stato ritenuto inammissibile perché non censurava la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dal ricorrente; la Corte non ne affronta un autonomo profilo applicativo, reputando assorbente l’inammissibilità per mancata critica alla ratio.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dal ricorrente; la Corte non ne affronta un autonomo profilo applicativo, reputando assorbente l’inammissibilità per mancata critica alla ratio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, va dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È la base del contributo unificato aggiuntivo richiamato in dispositivo in conseguenza dell’inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non aggredisce la ratio decidendi autonoma e decisiva della sentenza impugnata, anche se censura un diverso profilo della motivazione.
  • La rinuncia all’azione è concettualmente distinta dalla rinuncia agli atti del giudizio: la prima non richiede l’accettazione della controparte né forme particolari, mentre la seconda sì.
  • Se la decisione di merito si fonda anche sulla qualificazione dell’atto come rinuncia all’azione, la censura che investa solo la validità della rinuncia agli atti non è idonea a scalfire il decisum.
  • In sede di legittimità, l’evidente inammissibilità del ricorso consente di definire immediatamente il giudizio senza integrare il contraddittorio per eventuali difetti di notificazione, in ossequio al principio di ragionevole durata del processo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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