Cassazione Civile, Ordinanza n. 21971/2023 del 21/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Il giudizio di legittimità riguardava una controversia di lavoro relativa al licenziamento individuale intimato da una società bancaria a un dipendente in data 21 settembre 2016. La Corte d'appello di Milano, in sede di rinvio disposto dalla precedente sentenza di cassazione n. 31526/2019, aveva respinto le domande del lavoratore volte a ottenere la declaratoria di nullità del licenziamento per asserito carattere ritorsivo. Il lavoratore aveva quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi contro la sentenza di rinvio, mentre la società aveva resistito con controricorso. Tuttavia, prima della decisione, le parti hanno depositato una nota dando atto dell'avvenuta conciliazione della lite, risultante da verbale sottoscritto davanti a una কমিশione di certificazione, con accordo anche sulle spese.
La decisione
La Corte ha preso atto della conciliazione intervenuta tra le parti e ha dichiarato cessata la materia del contendere nel giudizio di cassazione, rilevando la conseguente mancanza di interesse alla prosecuzione della causa. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, perché tale previsione opera solo in caso di rigetto integrale, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, ipotesi non ricorrenti.
Norme richiamate
Consente il deposito di note prima della decisione in camera di consiglio; nel caso è stato utilizzato per comunicare l'intervenuta conciliazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato è dovuto solo in caso di integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012 n. 228
Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.
Cass. n. 3688 del 2016
Richiamata per confermare che l'ulteriore contributo unificato non si applica fuori dai casi espressamente previsti.
Cass. n. 23175 del 2015
Richiamata per il medesimo principio sull'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- La conciliazione intervenuta tra le parti, debitamente documentata, determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione e fa venir meno l'interesse alla decisione sul ricorso.
- Quando il giudizio si estingue per conciliazione e non per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non può essere posto a carico del ricorrente l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
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