Cassazione Penale, Sentenza n. 41227/2025 del 23/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Silipo aveva chiesto l'unificazione (sotto il vincolo della continuazione) dei reati giudicati con due sentenze della Corte di Appello di Bologna (sentenza del 12/09/2017, divenuta irrevocabile il 24/10/2018, e sentenza del 16/06/2022, passata in giudicato il 27/06/2023). La Corte d'appello in funzione esecutiva ha dichiarato inammissibile la richiesta ritenendo che la questione fosse già stata prospettata e respinta in sede di cognizione, richiamando un passaggio della sentenza del 16/06/2022 che affermava l'assenza di "una certa riconducibilità delle condotte interessate ad un disegno criminoso unitario". La difesa ha invece evidenziato che nella medesima sentenza, a pagina 411, la Corte aveva espressamente rinviato "alla sede esecutiva, luogo in cui si dispone di una più puntuale contezza della materia, le eventuali determinazioni circa la ricorrenza del vincolo della continuazione"; pertanto non si era formato il vizio di preclusione ex art. 671 c.1 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha ricostruito che i due passaggi della sentenza richiamati dalla Corte d'appello si integrano e non si contraddicono: la Corte distrettuale aveva effettivamente rinviato la valutazione del vincolo della continuazione alla sede esecutiva. Ne consegue che non poteva operare la preclusione prevista dall'art. 671 c.1 c.p.p. L'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Bologna per un nuovo esame della domanda di unificazione in esecuzione.
Norme richiamate
art. 606 comma 1 lett. b), c) ed e) c.p.p.
Individua i motivi di ricorso per cassazione: la Corte ha ritenuto sussistente la violazione di legge (erronea applicazione delle norme sul vizio di inammissibilità/preclusione) richiamata dal ricorrente.
La Corte ha precisato che la preclusione ex art. 671 c.1 c.p.p. opera solo se la questione è stata effettivamente decisa in sede di cognizione; non può essere invocata quando la cognizione ha rinviato la materia alla sede esecutiva.
Norma collegata alla disciplina dei provvedimenti esecutivi e delle questioni di competenza: richiamata nel motivo come alternativa di inammissibilità invocata dal giudice dell'esecuzione.
Articolo relativo all'associazione mafiosa: citato quale norma sostanziale dei reati per cui l'imputato era stato condannato nelle sentenze richiamate; non è stato oggetto di nuova interpretazione nella decisione impugnata.
Aggravante relativa all'utilizzo di mezzi riconducibili alla criminalità organizzata: richiamata nelle sentenze di merito che hanno influito sul quadro fattuale.
Delitto di estorsione: norma sostanziale presente nelle condanne richiamate nella ricostruzione dei fatti.
art. 644 terzo comma cod. pen.
Delitto di ricettazione/appropriazione indebita (terzo comma): richiamato tra i reati oggetto delle sentenze conflittuali; non è stato oggetto di specifica interpretazione nella cassazione.
Reato concettualmente richiamato tra quelli per cui si è proceduto; la sentenza lo menziona tra i reati originari delle condanne.
d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74 art. 8
Norma di riferimento per reati tributari/finanziari citata tra le fattispecie oggetto delle condanne; indicata nel quadro delle imputazioni, senza specifica interpretazione giurisprudenziale nel provvedimento impugnato.
Massime di principio
- La preclusione ex art. 671 c.1 c.p.p. richiede che la questione sia stata effettivamente decisa nel giudizio di cognizione; non opera se la cognizione ha espressamente rinviato la valutazione alla sede esecutiva.
- Se una sentenza di merito contiene passaggi che sembrano contraddittori riguardo a una questione (es. riconoscimento della continuazione), essi vanno letti in modo integrato: un rinvio esplicito alla sede esecutiva prevale sull'apparente esclusione solo qualora sia chiaro che la materia non è stata definitivamente decisa.
- La richiesta di unificazione dei reati (applicazione del vincolo della continuazione) può legittimamente essere valutata in sede esecutiva quando, nella fase di merito, non sussistono elementi sufficienti per una decisione definitiva.
- Il giudice dell'esecuzione non può dichiarare inammissibile una domanda sulla base di una preclusione che, in realtà, non si è formata nella fase di cognizione; un'approfondita lettura delle motivazioni della sentenza di merito è necessaria per verificare l'effettiva preclusione.
- In caso di errore del giudice dell'esecuzione nell'applicare la preclusione o nell'interpretare la sentenza di merito, il rimedio sarà l'annullamento del provvedimento con rinvio per nuovo esame.
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