Cassazione Civile, Ordinanza n. 29046/2023 del 19/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato in cassazione la sentenza della CTR che aveva rigettato il suo appello e confermato un avviso di accertamento in rettifica ICI 2008 relativo a un capannone di sua proprietà. Nel ricorso per cassazione erano stati dedotti tre motivi: (1) violazione e falsa applicazione degli artt. 220 e 221 del r.d. 27 luglio 1934 n. 1265 e dell’art. 8 del regolamento ICI comunale; (2) violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504; (3) violazione dell’art. 5 del d.lgs. n. 504 del 1992 in relazione all’art. 53 Cost. Prima della decisione, però, la parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto anche dalla controricorrente, che ha aderito alla rinuncia e ha chiesto la compensazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso con adesione della parte resistente e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 390 c.p.c. Non ha pronunciato sulle spese, ritenendo che l’adesione alla rinuncia escludesse ogni statuizione sul punto. Ha inoltre escluso l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, richiamando il principio per cui l’estinzione del giudizio per rinuncia rende non dovuto l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 220 r.d. 27 luglio 1934 n. 1265
Richiamato come norma asseritamente violata nel ricorso, senza esame nel merito per intervenuta rinuncia.
art. 221 r.d. 27 luglio 1934 n. 1265
Richiamato come norma asseritamente violata nel ricorso, senza esame nel merito per intervenuta rinuncia.
art. 8 regolamento ICI del Comune di La Valletta Brianza
Richiamato come fonte regolamentare comunale asseritamente violata; la Corte non ne ha esaminato il contenuto per estinzione del giudizio.
art. 1 d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504
Richiamato quale parametro di legge invocato dalla ricorrente; nessuna valutazione di merito per rinuncia al ricorso.
art. 5 d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504
Richiamato in relazione all’art. 53 Cost. quale ulteriore profilo di censura; non è stato scrutinato per estinzione del giudizio.
art. 53 Cost.
Invocato come parametro costituzionale di censura sulla disciplina ICI; non esaminato nel merito.
La rinuncia al ricorso ha determinato l’estinzione del giudizio di cassazione.
art. 391, quarto comma, c.p.c.
In presenza di adesione della controparte alla rinuncia, la Corte ha ritenuto di non dover provvedere sulle spese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La declaratoria di estinzione del giudizio è stata ritenuta ostativa all’applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, quando è accettata dalla controparte, comporta l’estinzione del giudizio di cassazione senza necessità di esaminare i motivi di impugnazione.
- L’adesione della parte resistente alla rinuncia può giustificare la mancata pronuncia sulle spese di lite.
- L’estinzione del giudizio per rinuncia esclude l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per l’impugnazione non accolta.
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