Cassazione Civile, Ordinanza n. 24471/2025 del 03/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (allieva)
La controversia
La controversia nasce da un incidente occorso durante una lezione individuale di sci su pista blu, in cui una sciatrice principiante, mentre seguiva il maestro che la precedeva, sarebbe stata urtata da un’altra sciatrice proveniente da monte, senza concessione della precedenza, con caduta e rottura del collo del femore destro. L’allieva ha chiesto il risarcimento dei danni alla scuola di sci in base a responsabilità contrattuale, deducendo che il contratto di iscrizione alla lezione comportava obblighi di vigilanza, protezione e garanzia della sicurezza gravanti sul maestro e sulla scuola per tutta la durata della prestazione, specialmente in considerazione della sua inesperienza, dell’età e delle condizioni della pista. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione degli artt. 1176, comma 2, 1218, 1223, 1227, 1228 e 2697 c.c., sostenendo che la corte territoriale aveva esaminato solo la correttezza tecnica della posizione del maestro a valle dell’allieva, senza verificare se vi fosse stato inesatto adempimento dell’obbligo contrattuale di protezione e senza porre correttamente a carico della scuola la prova liberatoria della causa non imputabile dell’inadempimento. Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 2697 e 115 c.p.c., anche in relazione agli artt. 24 e 111 Cost., per avere la corte d’appello ritenuto irrilevante la prova testimoniale richiesta sulla base dell’assunto che la dinamica dell’incidente fosse pacifica, mentre i capitoli di prova riguardavano circostanze decisive per escludere la prova liberatoria della scuola, come l’affollamento della pista, la presenza di sciatori principianti e l’allontanamento del maestro dall’allieva nel punto più ripido.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha ritenuto errata la decisione della corte d’appello, perché, in presenza di un rapporto contrattuale derivante dall’iscrizione al corso di sci e dell’allegazione del danno da lesioni subite durante la lezione, il giudice di merito avrebbe dovuto verificare non già se la condotta del maestro fosse tecnicamente corretta, ma se la scuola avesse provato che l’inadempimento fosse stato determinato da una causa non imputabile, ossia da un evento imprevedibile e inevitabile con la diligenza qualificata dovuta. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di cassazione.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
norma evocata come parametro del vizio di violazione di legge denunciato con il primo motivo
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c.
norma evocata come parametro del secondo motivo, per violazione di legge e vizio processuale
richiama la diligenza qualificata esigibile nell’adempimento della prestazione della scuola di sci e del maestro
in materia di responsabilità contrattuale, il debitore risponde salvo prova che l’inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile
richiamato tra le norme asseritamente violate in tema di danno risarcibile
richiamato tra le norme asseritamente violate in tema di concorso del fatto del creditore
richiamato tra le norme asseritamente violate in tema di responsabilità per fatto degli ausiliari
evocato per la ripartizione dell’onere della prova; la Corte ribadisce che spettava alla scuola la prova liberatoria
richiamato in relazione alla valutazione delle prove e dei fatti non contestati
art. 24 Cost.
richiamato dalla parte ricorrente a sostegno del diritto alla prova e del diritto di difesa
art. 111 Cost.
richiamato dalla parte ricorrente a sostegno del giusto processo e del diritto alla prova
richiamato per affermare che l’interesse del creditore era quello di fruire della prestazione didattica nella massima sicurezza possibile
richiamato per la regolazione delle spese del giudizio di cassazione nel rinvio
Massime di principio
- L’iscrizione a un corso di sci, anche individuale, genera un vincolo contrattuale che impone alla scuola un obbligo di vigilanza, protezione e tutela dell’incolumità dell’allievo per tutta la durata della lezione.
- In caso di lesioni subite dall’allievo durante la lezione, il creditore deve allegare l’inadempimento e il danno, mentre la scuola, per andare esente da responsabilità, deve provare che l’inesatta esecuzione della prestazione è dipesa da una causa non imputabile, cioè da un evento imprevedibile e inevitabile con la diligenza richiesta.
- Non è corretto limitare l’indagine alla sola correttezza tecnica della condotta del maestro se ciò non consente di verificare se, in concreto, sia stata fornita la prova liberatoria dell’impossibilità non imputabile della prestazione.
- La prova liberatoria della scuola deve riguardare non la mera astratta conformità della condotta agli usi o alla tecnica, ma la dimostrazione che l’evento lesivo non era prevenibile o evitabile con l’ordinaria diligenza qualificata, anche in relazione alle condizioni della pista, all’affollamento, all’esperienza dell’allievo e alla distanza di vigilanza mantenuta dal maestro.
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