Cassazione Penale, Ordinanza n. 36308/2025 del 07/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che lo aveva condannato per fatti di detenzione/gestione di cocaina e crack a fini di spaccio. Con il primo motivo ha censurato la mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, sostenendo che la condotta sarebbe stata di minore offensività. Con il secondo motivo ha contestato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e, in generale, il trattamento sanzionatorio, ritenendo non adeguata la valutazione di merito compiuta dalla Corte territoriale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo fosse meramente reiterativo di una censura già esaminata e confutata dalla Corte di appello, la quale aveva escluso l'ipotesi lieve valorizzando non solo il dato ponderale della droga, ma soprattutto l'organizzata attività di spaccio: bunker attrezzato con telecamere, plurime quantità e qualità di sostanza già suddivise in dosi, verifiche sui contatti idonee a ricostruire una precedente e abituale gestione della sostanza nei giorni precedenti l'arresto. Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che la Corte di appello aveva ridotto la pena facendo corretta applicazione degli artt. 132 e 133 c.p. e aveva motivato il diniego delle attenuanti generiche, reputando irrilevanti gli elementi difensivi e insussistenti elementi positivi da valorizzare. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
L'ipotesi lieve può essere esclusa quando la condotta, valutata complessivamente, riveli una gestione organizzata dello spaccio e non un episodio occasionale, anche a prescindere dal solo dato quantitativo della sostanza.
La determinazione della pena deve tener conto dei criteri legali di commisurazione della sanzione.
La pena va commisurata alla luce della gravità del fatto e della capacità a delinquere desunta dagli elementi indicati dalla norma.
Massime di principio
- Ai fini dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, non basta il riferimento a un singolo indice di modesta offensività: il giudice può negare l'ipotesi lieve quando emergano plurimi elementi sintomatici di una stabile e organizzata attività di spaccio, come la disponibilità di un luogo attrezzato, la suddivisione in dosi e la gestione dei contatti.
- Il giudizio di lieve entità richiede una valutazione complessiva del fatto, nella quale il dato ponderale della sostanza è solo uno degli indici rilevanti e può essere superato da elementi qualitativi che denotino organizzazione, sistematicità e non occasionalità della condotta.
- Le doglianze in tema di attenuanti generiche e trattamento sanzionatorio sono inammissibili quando si risolvano nella mera riproposizione di valutazioni di merito già adeguatamente motivate dal giudice di appello, specie se la decisione richiama i criteri di commisurazione della pena di cui agli artt. 132 e 133 c.p. e confuta gli elementi difensivi ritenuti non significativi.
Come è indicizzato
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