Cassazione Penale, Ordinanza n. 19181/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché i motivi erano generici, apparenti e reiterativi di doglianze già disattese in appello. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso, proposto nell'interesse dell'imputato, censurava la sentenza di appello per asserita violazione di legge in relazione alla mancata applicazione di tre diminuenti: la circostanza attenuante del concorso anomalo o del minore contributo causale ex art. 114 c.p., quella della cooperazione colposa o del diverso contributo ex art. 116 c.p., l'attenuante del fatto di lieve entità di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, c.p., nonché l'attenuante collegata alla sentenza della Corte costituzionale n. 86/2024. La Corte rileva che i motivi erano una mera riproposizione di censure già formulate in appello e già esaminate e respinte dalla Corte territoriale, senza specifica confrontazione con la motivazione impugnata e quindi privi di effettiva specificità.
Norme richiamate
Richiamato quale base della pretesa attenuante invocata dal ricorrente; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché il motivo è dichiarato inammissibile.
Richiamato quale base della pretesa attenuante invocata dal ricorrente; la Corte non esamina il merito per difetto di specificità del motivo.
art. 62, primo comma, n. 4, c.p.
Richiamato come attenuante patrimoniale invocata nel ricorso; la Corte afferma che la sua mancata applicazione era già stata congruamente motivata in appello.
sentenza Corte costituzionale n. 86 del 2024
Richiamata come fonte dell'ulteriore attenuante della lieve entità invocata dal ricorrente; la Corte non ne verifica l'applicabilità nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
Non citato espressamente nel testo, ma il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di specificità dei motivi.
Non citato espressamente nel testo, ma il ricorso riguarda dedotte violazioni di legge e viene ritenuto non formulato in modo consentito in cassazione.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili motivi che si limitino a riprodurre le stesse censure già dedotte in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; tali motivi sono privi di specificità e risultano apparenti.
- La valutazione dei presupposti di fatto necessari per l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione quando sia sorretta da motivazione congrua, non illogica o arbitraria.
- La Corte di cassazione non può essere trasformata in un terzo grado di merito mediante la richiesta di una nuova valutazione delle risultanze processuali già esaminate dai giudici di appello.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è normalmente condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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