Cassazione Penale, Ordinanza n. 26534/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito resta quindi ferma, compreso il diniego della sospensione condizionale della pena e delle attenuanti generiche.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato il trattamento sanzionatorio, deducendo due censure: 1) omessa motivazione sul diniego della sospensione condizionale della pena, sostenendo che il giudice di merito non avrebbe adeguatamente spiegato perché non concedere il beneficio; 2) mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, lamentando che la relativa valutazione fosse priva di adeguata motivazione. La Suprema Corte ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati, osservando che la Corte territoriale aveva fondato il diniego della sospensione condizionale su una valutazione prognostica negativa circa la futura astensione dalla commissione di reati, nonché sull'assenza di resipiscenza, e che, quanto alle attenuanti generiche, era sufficiente una motivazione centrata sugli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, non essendo necessario dare conto di tutti gli elementi prospettati dalle parti.
Norme richiamate
La sospensione condizionale della pena può essere negata sulla base di una valutazione prognostica sfavorevole circa la futura astensione dal reato, fondata anche su elementi attinenti alla personalità e alla mancanza di resipiscenza.
Nel diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice di merito non è tenuto a considerare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, se del caso, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il diniego della sospensione condizionale della pena è legittimo quando il giudice di merito svolga una concreta valutazione prognostica sfavorevole sulla futura commissione di reati, valorizzando elementi della personalità dell'imputato e non soltanto la gravità astratta del fatto.
- La motivazione sul diniego delle attenuanti generiche è sufficiente se il giudice richiama gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti ai fini del giudizio di merito; non è necessario affrontare in modo espresso ogni dato favorevole o sfavorevole dedotto dalle parti.
- Il controllo di legittimità non consente di sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito quando la motivazione impugnata sia logica, non illogica o non manifestamente carente.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma alla Cassa delle ammende nei casi previsti dalla legge.
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