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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17742/2022 del 31/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda avvisi di accertamento ICI emessi da un comune per gli anni 2004-2008 su terreni e fabbricati di proprietà del contribuente. Il contribuente aveva contestato gli accertamenti deducendo, da un lato, la natura agricola/rurale dei beni e la conduzione dei terreni da parte del figlio in forza di un contratto di affitto agrario; dall’altro, il valore venale attribuito alle aree; infine, la ruralità dei fabbricati anche senza previa classificazione catastale in A/6 o D/10. In cassazione ha dedotto tre motivi: (1) violazione degli artt. 2, comma 1, lett. b, e 9 d.lgs. 504/1992, sostenendo che i terreni avrebbero dovuto beneficiare dell’agevolazione ICI per la destinazione agricola e la conduzione da parte del figlio coltivatore diretto; (2) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda relativa alla quantificazione del valore dei terreni; (3) violazione dell’art. 9 d.l. 557/1993, assumendo che la ruralità dei fabbricati potesse essere riconosciuta in base alla loro concreta destinazione, senza necessità della classificazione catastale A/6 o D/10.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo e il terzo motivo, ritenendo infondata la tesi del contribuente sull’agevolazione per i terreni, perché il beneficio ICI spetta solo se il proprietario/possessore conduce direttamente il fondo ed è coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale; ha inoltre escluso che la mera concessione in affitto al figlio rilevi ai fini dell’agevolazione. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando un’omessa pronuncia della CTR sulla censura relativa al valore venale dei terreni, censura che risultava ritualmente proposta e riproposta in appello. Quanto ai fabbricati, la Corte ha ribadito che, ai fini dell’esenzione/ruralità in materia ICI, rileva la classificazione catastale: se il bene non è accatastato in A/6 o D/10, il contribuente deve impugnare l’atto di classamento. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla CTR del Veneto in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In tema di ICI sui terreni agricoli, l'agevolazione non spetta in base alla sola destinazione agricola del fondo: è necessario che il contribuente sia possessore/proprietario e conduca direttamente il terreno, traendone reddito agricolo come coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale.
  • La concessione del terreno in affitto a un terzo, anche se familiare e anche se coltivatore diretto, esclude la conduzione diretta del contribuente e impedisce il riconoscimento del regime agevolato.
  • L'eventuale qualità di affittuario-coltivatore diretto è irrilevante ai fini del presupposto dell'agevolazione se il soggetto passivo dell'imposta è il proprietario che non conduce il fondo.
  • In materia di fabbricati rurali ai fini ICI, la ruralità fiscalmente rilevante dipende dalla classificazione catastale in A/6 o D/10; se l'immobile è iscritto in altra categoria, il contribuente che invoca l'esenzione deve impugnare l'atto di classamento.
  • L'omessa pronuncia su una domanda o eccezione autonoma, ritualmente riproposta nei gradi di merito, integra vizio di nullità della sentenza e comporta cassazione con rinvio quando la questione non sia stata esaminata neppure implicitamente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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