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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 12027/2022 del 13/04/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente chiedeva l'accertamento della violazione dell'art.6 CEDU per il mancato rispetto del termine ragionevole (procedimento durato oltre 5 anni) e il pagamento di un'equa riparazione. Il consigliere designato aveva liquidato un indennizzo di €1.600 e spese di lite di €250; la ricorrente propose opposizione esclusivamente avverso la misura delle spese, deducendo che la liquidazione doveva essere effettuata con riferimento alla tabella n.12 del d.m. n.55/2014 (giudizi innanzi alla Corte d'appello) e non alla tabella n.8 (procedimenti monitori), e che l'entità riconosciuta era irrisoria e lesiva del decoro professionale (art.2233 c.c.). La Corte d'appello confermò il decreto monocratico; la ricorrente impugnò in Cassazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il primo motivo (ha confermato che la fase monocratica davanti al consigliere designato si regola sulla tabella n.8 del d.m. 55/2014, per la natura monitoria e l'assenza di contraddittorio iniziale) ma ha accolto il secondo motivo: ha ritenuto che, nell'opposizione ex art.5-ter l.89/2001 limitata alla sola contestazione delle spese, il valore della controversia per la fase di opposizione deve essere quello relativo alla domanda devoluta (ossia l'importo delle spese contestate) e non l'importo dell'indennizzo non impugnato. Perciò ha cassato il decreto nella parte in cui la Corte d'appello aveva determinato il valore della causa in €1.600 e la condanna alle spese sulla base di tale valore, fissando il valore corretto della controversia in €510 (valore relativo alla domanda devoluta) e rinviato alla Corte d'appello di Perugia per la nuova liquidazione delle spese secondo i principi indicati; ha altresì condannato l'Amministrazione al pagamento delle spese di cassazione.

Norme richiamate

  • legge n. 89/2001 (cd. legge Pinto), art. 3

    Disciplina il procedimento per l'equa riparazione per violazione del termine ragionevole; prevede la fase monocratica davanti al consigliere designato che può emettere decreto di ingiunzione.

  • art. 6 CEDU

    Garantisce il diritto a un processo entro un termine ragionevole; è il fondamento della domanda di equa riparazione per durata eccessiva del giudizio.

  • art. 5-ter legge n. 89/2001

    Regola l'opposizione al decreto monocratico: in particolare, l'opposizione proposta dalla parte privata è di natura pretensiva e comporta un autonomo giudizio nel quale va regolato il valore e le spese della fase di opposizione.

  • d.m. n. 55/2014, tabella n.8

    tabella n.8 (procedimenti monitori)

    La Corte ha ritenuto applicabile la tabella n.8 alla fase monocratica davanti al consigliere designato, in quanto la fase iniziale è priva di contraddittorio e ha natura monitoria.

  • d.m. n. 55/2014, tabella n.12

    tabella n.12 (giudizi innanzi alla Corte d'appello)

    Si applica ai procedimenti contenziosi innanzi alla Corte d'appello; la Corte ha precisato però che le spese della fase monitoria rimangono intangibili e che la fase di opposizione va regolata autonomamente con riferimento al valore devoluto.

  • d.m. n. 37/2018

    Modifica/interpreta le tariffe per la liquidazione dei compensi professionali; la Corte ha fatto riferimento a tale decreto per la determinazione delle voci tariffarie applicabili.

  • art. 2233 cod. civ.

    Norma sul decoro professionale e adeguatezza dei compensi dovuti al difensore; la ricorrente invocava il principio per contestare la cifra simbolica, ma la Corte non ha accolto tale censura sul punto concreto.

  • art. 91 cod. proc. civ.

    Riguarda la liquidazione delle spese di lite e la competenza del giudice; evocata nelle censure relative alla corretta applicazione delle norme sulla liquidazione.

  • art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ.

    Motivo di ricorso per cassazione per violazione di norme di diritto; invocato dalla ricorrente per denunciare errata applicazione delle norme sulla liquidazione delle spese.

  • art. 92 cod. proc. civ.

    Consente compensazioni parziali delle spese; la Corte lo richiama come possibile limite alla regola di addebitare all'opponente infondato il di più delle spese.

  • d.m. n. 140/2012, art. 9

    Prevede oneri motivazionali per la riduzione tariffaria; la Corte ha osservato che, nell'ambito della tabella 8 per la fase monitoria, la riduzione prevista dall'art.4 comma 1 del d.m. 55/2014 può operare senza la specifica motivazione di cui all'art.9 d.m.140/2012.

Massime di principio

  • Per la fase monocratica davanti al consigliere designato ex lege Pinto (assenza di contraddittorio iniziale) si applicano le tariffe della tabella n.8 del d.m. 55/2014 (procedimenti monitori).
  • L'opposizione ex art.5-ter proposta dalla parte privata ha natura pretensiva e costituisce giudizio autonomo: le spese di tale fase vanno regolate separatamente e in relazione al valore devoluto all'organo giudicante in sede di opposizione.
  • Se l'opposizione riguarda solo la liquidazione delle spese operate nel decreto monocratico, il valore della controversia per la fase di opposizione è l'importo delle spese contestate (e non l'entità dell'indennizzo non impugnato).
  • La corretta determinazione del valore della causa incide direttamente sulla scelta dello scaglione tariffario (e quindi sull'ammontare delle spese di lite) da utilizzare per la liquidazione in sede di opposizione o appello.
  • Se l'opposizione è infondata, il di più delle spese provocato dall'opposizione può essere posto a carico della parte opponente, salvo diversa compensazione ex art.92 c.p.c.
  • La valutazione di adeguatezza del compenso professionale (art.2233 c.c.) non basta di per sé a riformare una liquidazione se la stessa rientra nei parametri tariffari applicabili; occorre valutare correttamente il parametro tariffario e lo scaglione di riferimento.
  • Riduzioni percentuali previste dai decreti ministeriali (es. art.4 d.m.55/2014) possono essere applicate per particolare semplicità delle prestazioni, ed il loro utilizzo dipende dalla natura della fase processuale cui si riferiscono.

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