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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11956/2022 del 13/04/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per €11.167,76 relativo a forniture di servizi (accompagnamento, vitto e alloggio di tutors e personale docente) resi nell'ambito di corsi di formazione organizzati dalla Regione Sicilia. In appello Agronica ha chiesto la revoca dell'ingiunzione invocando una clausola arbitrale (art.12) dell'Accordo di raggruppamento temporaneo di imprese, ritenendo che la controversia riguardasse l'interpretazione dell'accordo. La S.T.S. ha proposto ricorso per cassazione censurando la decisione di merito sotto il profilo della competenza (art.808 c.p.c.), sostenendo che le prestazioni erano rese solo "in occasione" delle attività consortili e non rientravano nell'accordo. Agronica ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso perché la Sicilian Tourist Service risultava cancellata dal Registro delle Imprese (31/12/2014) e il ricorso era stato proposto dall'ex legale rappresentante.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione della Sicilian Tourist Service srl per carenza di capacità processuale, atteso che la società era stata cancellata dal Registro delle Imprese e il ricorso era stato proposto dall'ex rappresentante senza che fosse stata fornita valida procura speciale per il grado di legittimità. La Corte ha quindi non è entrata nel merito della questione arbitrale/di competenza sollevata, confermando l'inammissibilità del ricorso e condannando la ricorrente al rimborso delle spese di giudizio (compensi €2.800,00; esborsi €200,00; rimborso forfetario spese generali 15% e accessori di legge) e dando atto degli adempimenti relativi al contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1‑quater del DPR 115/2002.

Norme richiamate

  • art.808 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in ordine alla competenza; la questione di competenza era connessa all'eventuale deroga arbitrale, ma la Corte di legittimità non è entrata nel merito per la declaratoria di inammissibilità.

  • art.12 Accordo per la regolamentazione del raggruppamento temporaneo di imprese (clausola compromissoria)

    deferiva agli arbitri "ogni eventuale divergenza e/o controversia sulla validità, interpretazione e/o attuazione dell'accordo"

    I giudici d'appello ritennero che la controversia riguardasse l'interpretazione dell'accordo, rendendo la domanda di merito improcedibile e la controversia soggetta ad arbitrato.

  • art.380‑bis c.p.c.

    Richiamato come norma procedurale relativa alla proposta di definizione della causa; le parti depositarono memorie nell'ambito della possibile definizione.

  • art.285 c.p.c.

    Citato nella giurisprudenza richiamata in tema di notificazione della sentenza al procuratore e decorrenza dei termini di impugnazione nei confronti della parte deceduta o incapace.

  • art.330 c.p.c.

    Riferito alla notificazione dell'impugnazione presso il difensore nei precedenti gradi; viene richiamato nel contesto del principio di ultrattività del mandato.

  • art.299 c.p.c.

    Richiamato rispetto alla conoscenza di eventi che incidono sulla capacità della parte; rilevante nel confronto con l'ultrattività del mandato.

  • art.300 c.p.c.

    Norma sulla dichiarazione e notificazione dell'evento estintivo della capacità processuale; la mancata dichiarazione/incidenza aiuta a spiegare l'operatività limitata dell'ultrattività del mandato.

  • art.75, terzo comma, c.p.c.

    Richiamato in relazione alla carenza di capacità processuale che rende inammissibile il ricorso per cassazione proposto dall'ex rappresentante di società cancellata.

  • art.13, comma 1‑quater DPR 115/2002

    Richiamato ai fini dell'indicazione dell'obbligo/conseguenze del versamento del contributo unificato relativo al ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Verificare tempestivamente la capacità e l'esistenza della parte (iscrizione nel Registro delle Imprese) prima di proporre il ricorso per cassazione; la cancellazione della società rende il ricorso inammissibile se proposto dall'ex rappresentante senza valida procura speciale.
  • Per il giudizio di legittimità serve apposita procura speciale; l'ultrattività del mandato dei difensori nei gradi di merito non supplisce ai requisiti formali e di capacità richiesti per il ricorso per cassazione quando la parte non esiste più.
  • Se la controversia è collegata a un accordo di raggruppamento con clausola compromissoria che rinvia "ogni divergenza" all'arbitrato, il giudice di merito può dichiarare la domanda improcedibile e rinviare alla sede arbitrale; tale questione riguarda la competenza/ammissibilità e deve essere valutata in primo luogo nei gradi di merito.
  • Quando ci sono clausole arbitrali, valutare subito la portata della clausola (ambito soggettivo/oggettivo) per decidere se la controversia è sottratta al giudice ordinario o meno.
  • In contenziosi societari è buona prassi depositare visure camerali aggiornate e curare la regolarità della procura per evitare eccezioni di inammissibilità formale che impediscano la valutazione del merito della causa.

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