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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11958/2022 del 13/04/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La società Modu S.r.l. impugna l'ordinanza della Corte d'Appello di Venezia che, in reclamo contro la liquidazione del Presidente del Tribunale, ha integralmente o parzialmente accolto la domanda dei tre arbitri (Campaner, Mestrovich e Visconti) liquidandone i compensi secondo il lodo e riconoscendo rimborsi per spese e maggiorazioni (incluso il 15% forfetario e il raddoppio per complessità del c.t.u.). Modu deduce otto motivi di ricorso: carenza di motivazione; errata determinazione del valore della controversia e conseguente errata applicazione dei criteri di liquidazione (con riferimento al d.m. n. 55/2014, art. 5 e art. 10); uso del valore presunto (prezzo dell'appalto) invece del decisum/valore effettivo; mancata considerazione che in contestazione fosse solo una parte del rapporto contrattuale; omissione di motivazione per il riconoscimento della maggiorazione del 50% e del raddoppio del compenso del c.t.u.; illegittimo riconoscimento del rimborso spese forfettarie del 15%; violazione dell'art. 52 del d.P.R. n.115/2002 in relazione al raddoppio del compenso del c.t.u.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto integralmente il ricorso della Modu S.r.l. Confermato l'operato della Corte d'Appello di Venezia che aveva ritenuto corretta la determinazione del valore della controversia in base all'intero importo contrattuale (pari a € 1.837.289,47) alla luce della domanda di risoluzione del contratto formulata da entrambe le parti e del cumulo delle domande; confermata la liquidazione dei compensi degli arbitri secondo la tabella allegata al d.m. n. 55/2014 (con gli aumenti applicati e la maggiorazione del 50% per complessità), nonché il riconoscimento del rimborso forfetario del 15% (già riconosciuto dal Presidente del Tribunale e non impugnato) e il raddoppio del compenso al c.t.u. per le particolari caratteristiche dell'incarico. La Corte ha ritenuto inammissibili o infondati vari motivi per difetto di specificità o perché attengono a valutazioni di merito non sindacabili in Cassazione; ha inoltre richiamato i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione (art. 360 c.p.c.) e il principio secondo cui Cassazione non è un ulteriore grado di merito. Modu è condannata alle spese di giudizio in Cassazione (importo liquidato: €7.000,00 compensi + 15% spese forfetarie + esborsi €200,00, oltre accessori di legge) e sussistono i presupposti per eventuale versamento aggiuntivo del contributo unificato previsto dall'art.13 d.P.R. n.115/2002.

Norme richiamate

  • art. 814 c.p.c.

    Norma che legittima la domanda di liquidazione dei compensi arbitrali da parte degli arbitri al giudice ordinario; usata come base procedurale per l'istanza degli arbitri

  • art. 1284, comma 4, c.c.

    Richiamato in relazione alla domanda di interessi legali sulle somme liquidate; la ricorrente aveva contestato la quantificazione degli oneri accessori

  • d.m. n. 55 del 2014 - art. 10, comma 1

    Per i procedimenti arbitrali rituali ed irrituali, agli arbitri sono di regola dovuti i compensi previsti sulla base dei parametri numerici di cui alla tabella allegata.

    Il compenso arbitrale si determina di regola con riferimento alla tabella allegata (tabella n.26 - Arbitrato); la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dei parametri e degli incrementi previsti dal decreto

  • d.m. n. 55 del 2014 - art. 5, comma 1

    Il ricorrente invocava la prevalenza di criteri (tra cui il riferimento alla somma effettivamente attribuita alla parte vincente) per la liquidazione; la Corte ha ritenuto tale censura irrilevante perché la determinazione del valore della lite segue le regole del codice di procedura civile quando richiesto

  • d.m. n. 55 del 2014 - art. 2, art. 4, art. 22 e tabella n.26 (Arbitrato)

    Art.2/4 richiamati in motivazioni critiche del ricorrente; art.22 prevede aumenti in relazione al valore concreto della lite; tabella n.26 fissa scaglioni e compensi base. La Corte ha usato la tabella e l'art.22 per calcolare l'aumento dovuto al valore dell'appalto e ha ritenuto congruo l'aumento del 50% e le maggiorazioni applicate

  • art. 12, comma 1 c.p.c.

    "il valore delle cause relative all'esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione"

    Principio generale sulla determinazione del valore della causa, ma deroga quando il giudice è chiamato a decidere con efficacia di giudicato sull'esistenza/validità o risoluzione dell'intero rapporto; la Corte ha ritenuto applicabile la deroga, considerando l'intero prezzo dell'appalto essendo in discussione la risoluzione

  • art. 10 c.p.c.

    Regola sul cumulo delle domande per la determinazione del valore della controversia; utilizzata per giustificare l'assorbimento delle domande cumulate nella valutazione complessiva del valore

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n.5 e n.3

    Limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione: n.5 riferito al vizio di motivazione (oggi rilevante solo se si tratta di omesso esame di un fatto decisivo o motivazione del tutto assente/contraddittoria); n.3 riferito a violazione di legge. La Corte ha ritenuto molte censure inammissibili per genericità o perché attengono a merito

  • art. 132, comma 2, n.4 c.p.c.

    Riferimento alla nullità per mancanza della motivazione; invocato per delimitare il sindacato sulla motivazione

  • art. 52 d.P.R. n. 115/2002

    Norma che regola il compenso del consulente tecnico (c.t.u.) e la possibilità di maggiorazioni per importanza, difficoltà e complessità; la Corte ha ritenuto motivato il riconoscimento del raddoppio al c.t.u. per la complessità dell'opera

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002, comma 1-quater e comma 1-bis

    Previsioni sul contributo unificato; la Corte dà atto che, per il tenore della pronuncia, possono sussistere i presupposti per un ulteriore versamento da parte della ricorrente e demanda all'amministrazione la verifica delle esenzioni

  • art. 1458 c.c.

    Riferimento, nella critica del ricorrente, al regime della risoluzione del contratto e alla eventuale retroattività degli effetti; la Corte ha esaminato e rigettato le censure attinenti a tale profilo perché non fondate

  • art. 23, comma 8-bis d.l. 28 ottobre 2020, n.137 (conv. L. 18 dicembre 2020, n.176)

    Citato in relazione alle conclusioni del P.M.; attinente alla procedura/termini processuali nella fase di Cassazione durante la camera di consiglio

  • art. 378 c.p.c.

    Richiamata in relazione alla memoria depositata dalla società ricorrente ai fini della trattazione in pubblica udienza

  • art. 111, comma 7 Cost.

    Base costituzionale del ricorso per cassazione avverso provvedimenti che incidono su diritti: invocata come titolo di legittimazione al ricorso

Massime di principio

  • Quando nel giudizio arbitrale è richiesto con efficacia di giudicato la risoluzione del contratto, il valore della controversia si può determinare sull'intero importo originario del contratto (art.12 c.p.c. con deroga), con conseguente incidenza sulla liquidazione dei compensi arbitrali.
  • I compensi arbitrali vanno parametrati, di regola, alla tabella e ai criteri del d.m. n.55/2014 (art.10 e tabella allegata); aumenti e maggiorazioni (es. per valore concreto o complessità) sono ammissibili se motivati dal giudice.
  • La Cassazione ha limiti serrati nel sindacare la motivazione: può annullare per carenza di motivazione solo se questa manca del tutto o è meramente apparente/contraddittoria oppure se è stato omesso l'esame di un fatto decisivo oggetto di discussione; non è un ulteriore grado di merito per rivedere valutazioni istruttorie o di apprezzamento.
  • Decisioni (o statuizioni) del giudice di primo grado non impugnate dalle parti e poi ritenute dalla Corte d'Appello formano giudicato interno/esterno: non possono essere rimesse in discussione in sede di Cassazione se non specificamente impugnate.
  • Il riconoscimento di rimborsi forfetari (es. 15%) o di maggiorazioni al c.t.u. deve essere tempestivamente e specificamente impugnato; in mancanza si forma giudicato sulla materia.
  • Chi impugna la liquidazione dei compensi arbitrali deve proporre censure specifiche, indicare i 'fatti decisivi' che sarebbero stati omessi o male valutati e non limitarsi a doglianze generiche; le questioni di diritto vanno inquadrate nella fattispecie prevista dall'art.360 c.p.c. per essere efficacemente sindacate in Cassazione.

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