Cassazione Civile, Sentenza n. 12026/2022 del 13/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Domanda di equa riparazione ex legge n. 89/2001 per la presunta irragionevole durata di un giudizio civile avanti al Tribunale di Bari (sezione distaccata di Altamura) svoltosì dal 30/05/2009 al 16/06/2017; il ricorrente deduceva che il lungo ritardo aveva già cagionato il danno prima della transazione del dicembre 2016 e contestava la valutazione della Corte d'appello che aveva ritenuto insussistente il danno stante la dichiarazione di estinzione del processo per inattività delle parti
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, alla luce dell'art. 2, comma 2-sexies, lett. c) della legge n. 89/2001 (nella formulazione introdotta dalla legge n. 208/2015), opera una presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo quando il procedimento presupposto sia estinto per rinuncia o inattività delle parti ai sensi degli articoli 306 e 307 c.p.c.; spettava quindi al ricorrente fornire prova contraria, prova che non è stata ritenuta fornita (la mera transazione non è, di per sé, elemento sufficiente a superare la presunzione), e il sindacato di Cassazione è limitato ai profili di omesso esame di fatto decisivo o a ipotesi di manifesta illogicità della motivazione
Norme richiamate
legge n. 89 del 2001, art. 2 comma 2-sexies, lettera c
«[...] estinzione del processo per rinuncia o inattività delle parti ai sensi degli articoli 306 e 307 del codice di procedura civile»
Il giudice ha ritenuto che questa disposizione introduca una presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo quando la causa sia estinta per rinuncia o inattività, spostando l'onere sul ricorrente di fornire prova contraria sufficientemente rilevante
codice di procedura civile, artt. 306, 307, 309, 181
Riferimenti alla disciplina della cancellazione dal ruolo e dell'estinzione del processo per inattività o rinuncia; la declaratoria di estinzione, secondo la Corte, è elemento idoneo a fondare la presunzione di disinteresse delle parti
codice civile, artt. 2697, 2728, 2729 e segg.
Rinvio alle norme sull'onere della prova; il ricorrente ha invocato la possibilità di usare presunzioni per provare il danno, ma la Corte sottolinea i limiti del sindacato di legittimità sull'apprezzamento di fatto
codice di procedura civile, art. 360 comma 1 n. 5
La Corte ricorda che il sindacato in Cassazione sull'accertamento dei fatti è possibile solo per omesso esame di fatto decisivo o errori nella motivazione rilevanti ai sensi di questa norma
codice di procedura civile, artt. 375, 380-bis, regolamenti procedurali
Richiamate disposizioni procedurali relative alla dichiarazione di manifesta infondatezza e alla definibilità del ricorso; il Collegio aveva inizialmente valutato la manifesta infondatezza ma ha poi deciso di approfondire la questione in udienza
Massime di principio
- Quando un processo presupposto si estingue per rinuncia o inattività delle parti ai sensi degli artt. 306 e 307 c.p.c., opera una presunzione iuris tantum di insussistenza del danno non patrimoniale da irragionevole durata: il ricorrente deve fornire prova contraria per superarla
- La sola transazione stragiudiziale o il fatto che la transazione abbia preceduto la cancellazione/estinzione non sono di per sé sufficienti a dimostrare che il danno si era già 'cristallizzato'; occorrono elementi di fatto probanti l'effettiva sofferenza o attività processuale continuativa
- Il giudice di merito ha ampia discrezionalità nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle presunzioni semplici usate per superare la presunzione legale; il sindacato in Cassazione è limitato a vizi di motivazione o omesso esame di fatti decisivi
- Per avere successo in situazioni analoghe, il ricorrente dovrebbe documentare in modo specifico: (a) attività processuale effettiva ed interesse concreto alla prosecuzione del giudizio; (b) tempistica che dimostri che il danno era già intervenuto prima della transazione o dell'estinzione; (c) elementi probatori diretti o indiziari forti idonei a superare la presunzione iuris tantum
- Valutare sempre la normativa temporale applicabile al procedimento di equa riparazione: le modifiche introdotte dalla legge n. 208/2015 hanno inciso sul riparto dell'onere della prova e sulle presunzioni favorevoli all'Amministrazione
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 13 apr 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 11956/2022 del 13/04/2022
- Sentenza civile · 13 apr 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 11957/2022 del 13/04/2022
- Sentenza civile · 13 apr 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 11958/2022 del 13/04/2022
- Sentenza civile · 13 apr 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 12027/2022 del 13/04/2022
- Sentenza civile · 13 apr 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 12031/2022 del 13/04/2022
- Sentenza civile · 13 apr 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 12032/2022 del 13/04/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →