Sentenza n. 4467/2026 - Milano, Sezione 3
per l’ottemperanza della sentenza nr. 628/2025 resa e pubblicata in data 12 febbraio 2025, dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inadempimento del Ministero all'obbligo, stabilito dalla sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 628/2025 del 12 febbraio 2025, di attribuire per l'anno scolastico 2020/2021 la carta elettronica del docente del valore di € 500,00, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero a riconoscerle, per l'anno scolastico 2020/2021, la carta elettronica del docente del valore di € 500,00, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalle scadenze al saldo. Ha dedotto che il Ministero non aveva eseguito la condanna e ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempienza. Ha prodotto copia asseverata della sentenza, attestazione del passaggio in giudicato e prova della notifica del titolo esecutivo il 17 febbraio 2025.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto regolarmente documentati il titolo esecutivo e il suo passaggio in giudicato, nonché provata la notifica del 17 febbraio 2025, rilevando che l'azione era stata proposta nel rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nel merito, il Ministero non ha contestato l'inadempimento né fornito informazioni sull'esecuzione; poiché l'esistenza e l'ammontare del credito erano incontestati, il TAR ha ordinato al Ministero di rilasciare entro 90 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza la carta elettronica e di accreditarvi € 500,00, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalle scadenze al saldo. Per l'ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega, da attivare entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza a cura della ricorrente; l'incarico non dà luogo a compenso. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 500,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione ai difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Con ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., notificato il 26 novembre 2025 e depositato il giorno successivo, la signora Cinzia Manduzio agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 628/2025 del 12 febbraio 2025 (R.G. n. 11849/2024) nella parte in cui ha condannato il Ministero dell’istruzione e del merito ad assegnarle, in relazione all’anno scolastico 2020/2021, la “carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” ex art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107, del valore di € 500,00, oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalle scadenze al saldo.
L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione della condanna contenuta in una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
Sul piano formale, infatti, si rileva la produzione di copia asseverata della sentenza da ottemperare e della relativa attestazione del passaggio in giudicato; è stata altresì dimostrata l’avvenuta notifica del titolo esecutivo in data 17 febbraio 2025, sicché il ricorso risulta proposto nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
L'azione di ottemperanza nei confronti dell'amministrazione è ammissibile quando sia rispettato il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Essendo incontestato l’an e il quantum del credito, va dunque ordinato al Ministero dell’istruzione e del merito di ottemperare all’epigrafata sentenza del Tribunale di Milano, rilasciando alla ricorrente, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, la carta elettronica del docente e accreditandovi la somma di € 500,00 (cinquecento euro) , oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalle scadenze al saldo.
In esecuzione del giudicato, il Ministero deve attribuire alla docente la carta elettronica del valore riconosciuto dal titolo, con gli accessori ivi stabiliti.
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
La disposizione costituisce il riferimento processuale per la decisione sull'ottemperanza e per l'adozione degli ordini esecutivi e della misura commissariale.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza può essere proposta per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che condanni un'amministrazione a una prestazione dovuta.
- Una volta documentati il titolo giudiziale, il suo passaggio in giudicato e la notifica richiesta, l'azione di ottemperanza è procedibile dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- Quando l'amministrazione non contesti l'inadempimento né fornisca elementi sull'esecuzione e l'esistenza e l'ammontare del credito risultino incontestati, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'adempimento entro un termine e nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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