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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00862/2025 del 13/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di verifica fiscale per l’anno d’imposta 2009, l’Ufficio aveva notificato alla contribuente un invito a fornire giustificazioni sul possesso di beni indice di capacità contributiva e sullo scostamento tra reddito dichiarato e reddito sinteticamente determinabile; l’accertamento, che quantificava un reddito complessivo di € 123.150,00, era poi divenuto definitivo per mancata impugnazione nei termini. La contribuente sosteneva di aver avuto conoscenza dell’attività accertativa solo tramite la notifica dell’atto di presa in carico di Equitalia e proponeva istanza di autotutela, respinta dall’Ufficio. Impugnati il diniego di autotutela e l’atto di presa in carico, sia la CTP sia la CTR rigettavano le domande. In cassazione la contribuente deduceva: 1) omessa riunione dei giudizi aventi ad oggetto l’atto di presa in carico e il diniego di autotutela, con conseguente duplicazione di spese; 2) violazione di legge e vizi motivazionali per la ritenuta impossibilità di rimessione in termini nonostante l’affermazione della mancata conoscenza dell’avviso; 3) erronea dichiarazione di inammissibilità della richiesta di rimessione in termini, che sarebbe stata proposta anche nel ricorso introduttivo e non solo in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di interesse all’impugnazione, poiché non era stato indicato quale concreta utilità sarebbe derivata dalla riunione dei giudizi né quale pregiudizio effettivo fosse scaturito dalla trattazione separata. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili nella parte in cui denunciavano il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c., per l’applicabilità del regime della doppia conforme, e comunque infondati nel merito: la CTR aveva fornito una motivazione comprensibile e coerente, rilevando la correttezza della notifica, la tardività della richiesta di rimessione in termini e l’assenza di un caso fortuito idoneo a giustificare la decadenza, anche alla luce del fatto che la contribuente aveva omesso la dichiarazione dei redditi e non aveva curato il ritiro della corrispondenza durante il suo allontanamento. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel motivo relativo alla mancata riunione dei procedimenti, come parametro del dedotto vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia.

  • art. 29 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    invocato dalla ricorrente in tema di riunione dei procedimenti nel processo tributario.

  • art. 274 c.p.c.

    richiamato quale norma sul coordinamento/riunione dei procedimenti.

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3, 4 e 5

    utilizzato come base dei motivi di ricorso; il vizio ex n. 5 è stato ritenuto inammissibile per doppia conforme.

  • art. 19 D.Lgs. n. 546/1992

    richiamato in relazione all’impugnazione degli atti nel processo tributario.

  • art. 21 D.Lgs. n. 546/1992

    richiamato in relazione ai termini di impugnazione nel processo tributario.

  • art. 153, secondo comma, c.p.c.

    interpretato come norma che richiede, per la rimessione in termini, una decadenza non imputabile e una reazione tempestiva della parte appena abbia percepito la necessità di compiere l’atto ormai precluso.

  • art. 348-ter c.p.c.

    applicato per escludere, in caso di doppia conforme, la deducibilità del vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 132, comma secondo, n. 4 c.p.c.

    richiamato per il principio secondo cui la mancanza o estrema concisione della motivazione può determinare nullità solo se impedisce di individuare thema decidendum e ragioni della decisione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato unitamente all’art. 132 c.p.c. sul requisito della motivazione della sentenza.

  • art. 1, comma secondo, D.Lgs. n. 546/1992

    richiamato per l’applicabilità al processo tributario delle norme del codice di rito compatibili e delle relative disposizioni di attuazione.

  • art. 184-bis c.p.c.

    richiamato in via giurisprudenziale come termine di paragone del principio di tempestività della rimessione in termini.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 14 legge 890/1982

    la questione di legittimità costituzionale prospettata rispetto a tale norma è stata ritenuta manifestamente infondata e irrilevante.

Massime di principio

  • L’interesse all’impugnazione deve consistere in una concreta utilità giuridica derivante dall’eliminazione della decisione censurata; non è sufficiente un interesse meramente astratto a una diversa o più corretta soluzione della questione.
  • Nel processo tributario, il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando ricorre la doppia conforme, ossia quando appello e primo grado decidono sulle stesse questioni di fatto con le medesime ragioni decisorie.
  • Per superare il divieto di ricorrere ex art. 360, n. 5, in caso di doppia conforme, il ricorrente deve indicare specificamente le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni e dimostrare che esse siano diverse.
  • La rimessione in termini presuppone una decadenza non imputabile e, soprattutto, una reazione tempestiva della parte non appena abbia percepito la necessità di compiere l’attività processuale ormai preclusa.
  • La tempestività richiesta per la rimessione in termini va apprezzata in relazione a un intervallo ragionevole, coerente con il principio di durata ragionevole del processo.
  • La motivazione è apparente solo quando non consente di individuare il thema decidendum e le ragioni della decisione; una motivazione sintetica ma intellegibile è sufficiente anche nel processo tributario.
  • La mera allegazione di mancata conoscenza di atti presupposti non basta a ottenere la rimessione in termini se il giudice accerta la regolarità della notifica e rileva un comportamento omissivo della parte incompatibile con la dedotta incolpevolezza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenzaCaso fortuito e forza maggiore

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