Ordinanza n. 14195/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento - del decreto ministeriale n. 418 del 30 maggio 2025, avente ad oggetto il “Decreto ministeriale recante la disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026”; - dell’allegato n. 1 “Procedure per l’iscrizione al semestre filtro dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria” al decreto ministeriale n. 418 del 30 maggio 2025; - dell’allegato n. 2 “Modalità di svolgimento degli esami di profitto del semestre filtro” al decreto ministeriale n. 418 del 30 maggio 2025; - dell’allegato “Syllabus_Chimica e Propedeutica Biochimica” al decreto ministeriale n. 418 del 30 maggio 2025; - dell’allegato “Syllabus_BIOLOGIA” al decreto ministeriale n. 418 del 30 maggio 2025; - dell’allegato “Syllabus_fisica” al decreto ministeriale n. 418 del 30 maggio 2025, comprensivo di “errata corrige” del 24 giugno 2025; - del decreto ministeriale n. 557 del 4 agosto 2025 recante ad oggetto “Modifica della penalizzazione delle risposte errate negli esami del semestre aperto per i corsi di laurea in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria”, a mezzo del quale è stata apportata una modifica dell’articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale n. 418 del 30 maggio 2025; - del decreto ministeriale n. 754, del 20 ottobre 2025, recante “Misure di semplificazione procedurale di cui all'Allegato 2, del D.M. 30 maggio 2025, n. 418”; - del decreto ministeriale n. 431 del 20 giugno 2025 recante ad oggetto “Contributo forfettario e termini iscrizione al semestre aperto, nonché date degli appelli degli esami per l’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria a.a. 2025-2026”; - dell’allegato al decreto ministeriale n. 431 del 20 giugno 2025 recante ad oggetto “Informativa sul trattamento dei dati personali (Articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016); - del decreto ministeriale n. 447 dell’11 luglio 2025, avente ad oggetto le “Modalità di fruizione dei benefici del diritto allo studio in relazione alla riforma di cui al D. Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025”; - del decreto ministeriale n. 454 del 16 luglio 2025, avente ad oggetto “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026”; - dell’allegato 1 al decreto ministeriale n. 454 del 16 luglio 2025, avente ad oggetto “Graduatorie di merito studenti dei Paesi UE e non UE residenti in Italia”; - dell’allegato 2 al decreto ministeriale n. 454 del 16 luglio 2025, avente ad oggetto “Graduatorie di merito studenti dei Paesi non UE residenti all’estero”; - dell’allegato 3 al decreto ministeriale n. 454 del 16 luglio 2025, avente ad oggetto “Graduatoria di merito dei corsi affini di cui all’art. 8, D.M. n. 418/2025 e disciplina degli studenti di cui all’art. 7, comma 3, D.M. n. 418/2025”; - del decreto ministeriale n. 599 del 7 agosto 2025, avente ad oggetto “Definizione modalità contenuti prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria in lingua inglese– a.a. 25/26 nonché dei posti disponibili per l’ammissione a tali corsi”; - del decreto ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025, avente ad oggetto “Definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e delle allegate tabelle; - della tabella allegata al decreto ministeriale n. 600 del 07-08-2025 e avente ad oggetto “Posti per l'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia per gli Studenti dei paesi UE e non UE”; - della tabella allegata al decreto ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025e avente ad oggetto “Posti disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia a.a. 2025/2026”; - della tabella allegata al decreto ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025e avente ad oggetto “Posti per l'accesso al corso di laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria per gli Studenti dei paesi UE e non UE residenti in Italia a.a. 2025/2026”; - della tabella allegata al decreto ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025e avente ad oggetto “Posti per l'accesso al corso di laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria per gli Studenti dei paesi UE e non UE residenti in Italia a.a. 2025/2026”; - del decreto ministeriale n. 1115 del 22 dicembre 2025 avente ad oggetto: “Definizione di ulteriori criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e dei criteri per lo svolgimento delle prove di recupero di Crediti formativi universitari-Cfu durante il semestre filtro di cui al D.Lgs. n. 71 del 2025 - aa 25/26”; - dell’allegato 1 del decreto ministeriale n. 1115 del 22 dicembre 2025 avente ad oggetto “Graduatorie di merito studenti dei Paesi UE e non UE residenti in Italia”; - dell’allegato 2 del decreto ministeriale n. 1115 del 22 dicembre 2025 avente ad oggetto “Graduatorie di merito studenti dei Paesi non UE residenti all’estero”; - dell’allegato 3 del decreto ministeriale n. 1115 del 22 dicembre 2025 avente ad oggetto “Graduatoria di merito dei corsi affini di cui all’art. 8, D.M. n. 418/2025 e disciplina degli studenti di cui all’art. 7, comma 3, D.M. n. 418/2025”; - dell’Avviso del 29 agosto 2025 avente ad oggetto la “Rettifica Tabella B posti UE e non UE Italia e posti extra UE”; - delle linee guida per gli esami del semestre aperto del 16 ottobre 2025; - degli esiti delle prove del semestre aperto sostenute da parte ricorrente nei due appelli nazionali (primo appello 20 novembre 2025; secondo appello 10 dicembre 2025), nonché tutti gli atti presupposti e connessi: verbali delle commissioni di vigilanza e/o d'esame, moduli risposta, schede punteggio, criteri/parametri di correzione, tracciati informatici e ogni altro atto o determinazione che abbia inciso sull'attribuzione dei punteggi individuali, ove e in quanto lesivi; - della nota informativa MUR dell'8 gennaio 2026 (vademecum/indicazioni operative post-graduatoria), per quanto occorra; - della graduatoria nazionale nominativa (articolata in nove sezioni) relativa all'accesso ai corsi di area medica (con specifico riferimento a Medicina e Chirurgia, a.a. 2025/2026), pubblicata nell'area riservata Universitaly a decorrere dal 8 gennaio 2026, nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi; - della graduatoria nazionale nominativa (articolata in nove sezioni) relativa all'accesso ai corsi di area medica (con specifico riferimento a Medicina e Chirurgia, a.a. 2025/2026), pubblicata nell'area riservata Universitaly a decorrere dal 21 gennaio 2026, nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi; - della graduatoria nazionale nominativa (articolata in nove sezioni) relativa all'accesso ai corsi di area medica (con specifico riferimento a Medicina e Chirurgia, a.a. 2025/2026), pubblicata nell'area riservata Universitaly a decorrere dal 28 gennaio 2026, nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi; - della graduatoria nazionale nominativa dei corsi affini, pubblicata in data 28 gennaio 2026, nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi; - delle votazioni degli esami sostenuti in data 20 novembre 2025 e pubblicati sul portale Universitaly in data 3 dicembre 2025; - delle votazioni degli esami sostenuti in data 10 dicembre 2025 e pubblicati sul portale Universitaly in data 23 dicembre 2025; - di tutti i comportamenti e atti (mail, lettere formali etc.) inoltrati all’istante e censurati nel presente atto e del bando resistente e di tutta la documentazione universitaria e ministeriale in atti sulla peculiare situazione di parte ricorrente; - di ogni ulteriore graduatoria nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi e comunque rimessa in atti e da intendersi impugnata; - del provvedimento/atto di mancato inserimento e/o di esclusione e comunque di diniego di ammissione opposto a parte ricorrente dalla graduatoria nazionale e, comunque, l'atto (anche a formazione informatica) che ha determinato la mancata ammissione di parte al secondo semestre del corso prescelto, come risultante dalla consultazione dell'area riservata Universitaly e dagli esiti individuali, ove e in quanto lesivo; - di ogni eventuale determinazione generale o operativa relativa alla gestione di errori/quesiti e/o all'attribuzione di punteggi aggiuntivi o compensativi nelle prove, nonché delle comunicazioni operative agli Atenei/commissioni, ove e in quanto lesive; - del Bando di ammissione ai CdL in Medicina e Chirurgia delle Università in epigrafe; - della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA nella parte in cui risulta inidonea a tutelare il principio di segretezza della prova; - dei criteri di valutazione delle c.d. risposte a completamento adottati dall’Ateneo ove parte ricorrente ha svolto le prove di ammissione; - dei verbali di correzione dei compiti; - dei verbali della Commissione del concorso dell’Ateneo ove parte ricorrente ha svolto le prove di ammissione e di quelli delle sottocommissioni d’aula; - del d.m. non conosciuto con il quale si sarebbe costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della l. n. 264/1999, anche in conformità alle direttive dell'Unione Europea; - dell’elenco delle sedi rimaste vacanti all’esito della prima assegnazione reso noto sul sito universitaly in data 16 gennaio 2026; - del decreto ministeriale e di tutti gli atti sottesi e connessi o non conosciuti con cui è stata nominata una commissione di esperti per la predisposizione e validazione delle domande; - del diniego tacito di ammissione e di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e conseguenziale, ivi inclusi i provvedimenti di diniego/inerzia su eventuali istanze di accesso o rettifica e ogni atto comunque lesivo, ancorché non conosciuto e comunque depositato in atti e da intendersi impugnato anche se non specificatamente impugnati, nella parte in cui lede gli interessi di parte ricorrente e in parte qua e nella parte in cui occorrer possa, per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni intimate all’adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Parziale diniego di accesso documentale relativo alle prove del semestre filtro, alla loro correzione, alla custodia dei plichi e agli atti connessi alla formazione dei punteggi
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato universitario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, candidato al semestre filtro propedeutico all'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2025/2026, aveva chiesto al Ministero, al Cineca e all'Università degli Studi di Udine l'accesso documentale ai sensi degli artt. 22 e seguenti della l. n. 241/1990. Nel ricorso, avente anche ad oggetto l'impugnazione della disciplina ministeriale, degli esiti delle prove, delle graduatorie e del mancato inserimento nella graduatoria nazionale, ha contestato il parziale diniego e ha proposto istanza ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a. Nel corso del giudizio la Sezione ha disposto istruttoria sulle modalità di predisposizione dei quesiti e delle risposte, sul funzionamento della piattaforma informatica di correzione, sulla predeterminazione dei sinonimi e sulla possibilità di modifica o valutazione discrezionale da parte delle commissioni. Dopo il deposito della documentazione e della relazione tecnica del Cineca, il ricorrente ha dichiarato di conservare interesse soltanto al verbale o alla documentazione equivalente relativa alla correzione delle proprie prove, ai questionari cartacei delle prove con le risposte corrette, ai verbali sulla custodia dei plichi anteriormente alla somministrazione e, inizialmente, ai verbali di associazione dei punteggi alle schede anagrafiche. In camera di consiglio è stato dichiarato il venir meno dell'interesse per questi ultimi verbali.
La decisione
Il TAR ha dichiarato l'istanza di accesso in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, limitatamente alla documentazione già ostesa, a quella non più richiesta nell'ultima memoria e ai verbali di associazione dei punteggi rispetto ai quali il ricorrente ha rinunciato all'interesse. Nel merito, ha accolto l'istanza per quanto riguarda la documentazione relativa alla correzione delle prove, nei limiti di quanto effettivamente esistente. Poiché la relazione tecnica ha evidenziato che la correzione avviene integralmente tramite piattaforma informatica, con registrazione delle operazioni nei log e validazione mediante dichiarazione dei commissari, senza risultare la formazione di un verbale unitario tradizionale, le amministrazioni devono ostendere la documentazione corrispondente nella forma concretamente esistente, contenente i quesiti somministrati, le risposte fornite e il punteggio attribuito a ciascuna risposta, oppure dichiarare formalmente l'inesistenza del verbale unitario. È stata accolta anche la richiesta dei questionari cartacei, con la precisazione che l'Università deve esibirli ove conservati o dichiararne formalmente l'inesistenza o lo smarrimento; se la copia informatica è detenuta dal Cineca a seguito della trasmissione degli originali, l'ostensione spetta al Cineca. Sono stati ritenuti ostensibili anche i verbali relativi alla custodia dei plichi presso l'Ateneo anteriormente alle prove, salva formale dichiarazione di inesistenza. Le amministrazioni devono consentire visione ed estrazione di copia e depositare in giudizio la documentazione entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza, ovvero rendere entro lo stesso termine una dichiarazione formale di inesistenza. Le spese della fase di accesso sono state poste a carico delle amministrazioni resistenti e liquidate in euro 500, oltre accessori.
Norme richiamate
Fondano il diritto di accesso documentale esercitato dal candidato nei confronti della documentazione relativa alle prove e alle operazioni amministrative connesse.
Consente di contestare, nel giudizio già instaurato, il diniego o il parziale diniego di accesso ai documenti amministrativi.
È richiamato nella domanda subordinata di condanna in forma specifica all'ammissione al corso, senza che l'ordinanza definisca tale domanda.
Massime di principio
- Nel giudizio instaurato ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a., l'interesse all'accesso deve essere valutato in concreto e attualmente, tenendo conto della documentazione già ostesa, di quella non più richiesta e delle dichiarazioni con cui il richiedente manifesta il venir meno dell'interesse per specifici documenti.
- Quando il documento richiesto non esiste nella forma tradizionale indicata dall'istante, l'amministrazione non può limitarsi a negare l'accesso: deve ostendere la documentazione equivalente nella forma concretamente esistente, purché contenga le informazioni sostanziali richieste, oppure rendere una formale dichiarazione di inesistenza.
- Nelle procedure selettive gestite mediante piattaforme informatiche, i dati e le registrazioni del sistema che consentono di ricostruire i quesiti somministrati, le risposte del candidato e i punteggi attribuiti costituiscono documentazione ostensibile, anche se la correzione non è formalizzata in un verbale unitario cartaceo.
- La richiesta di accesso a documenti cartacei consegnati ai candidati e successivamente restituiti deve essere rivolta all'amministrazione che ne ha ordinariamente la detenzione; qualora la copia informatica sia detenuta dal soggetto incaricato della gestione tecnica della procedura, l'obbligo di ostensione grava su quest'ultimo per quanto di competenza.
- In caso di accoglimento dell'istanza di accesso, l'amministrazione deve consentire visione ed estrazione di copia entro il termine fissato dal giudice e, ove il documento non esista o non sia stato conservato, deve rendere entro il medesimo termine una dichiarazione formale di inesistenza o smarrimento.
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