Cassazione Penale, Sentenza n. 10358/2022 del 24/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso censurava: 1) errata qualificazione giuridica del fatto (sarebbe truffa e non appropriazione indebita) con conseguente prescrizione del reato; 2) errata determinazione del momento consumativo dell'appropriazione indebita (la chiusura della società e la mancata restituzione farebbero decorrere prima la prescrizione); 3) insufficiente motivazione riguardo alla determinazione della pena, al riconoscimento dell'aggravante ex art. 61 n.11 c.p. e alla quantificazione del danno patrimoniale e non patrimoniale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato (in parte manifestamente infondato o aspecifico), ritenendo corretta la qualificazione dei fatti come appropriazione indebita e condividendo la valutazione delle prove svolta dai giudici di merito (c.d. doppia conforme). Ha confermato la pronuncia di merito che in appello aveva rideterminato la pena a 1 anno e 8 mesi di reclusione e multa di euro 465, nonché la responsabilità civile a favore di Lorenzo Elardo (importo e liquidazione del danno confermati nei limiti indicati in sentenza di merito). Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
La fattispecie contestata è stata qualificata come appropriazione indebita; la Corte ha condiviso che l'interversione del titolo possessorio è avvenuta solo quando la volontà dell'imputato di non restituire le somme è divenuta manifesta alla persona offesa (pertinenza al momento consumativo ai fini della prescrizione).
L'aggravante è stata ritenuta applicabile perché il reato è stato commesso in virtù di un rapporto di prestazione professionale in cui l'imputato si trovava e di cui ha abusato; non è richiesto che il rapporto professionale esistesse anteriormente al momento della commissione.
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
Il procedimento in Cassazione è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi della norma, come riportato nella relazione.
art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
La Corte ha dichiarato aspecifiche e quindi inammissibili alcune censure del ricorrente che riproducevano ragioni già valutate e adeguatamente motivate dai giudici di merito, richiamando il divieto di censire genericamente motivazioni non specificamente contestate.
In caso di rigetto del ricorso il ricorrente è condannato alle spese processuali; la Corte ha applicato tale disposizione.
Massime di principio
- La Cassazione limita il proprio sindacato al controllo della correttezza logico-argomentativa della motivazione di merito: censure che si limitano a proporre una diversa lettura dei fatti già valutati sono inammissibili o infondate.
- Nel reato di appropriazione indebita il momento consumativo (e quindi il decorso della prescrizione) si calcola quando la volontà dell'agente di comportarsi uti dominus diventa manifesta alla vittima, non necessariamente al momento della consegna della somma.
- Per l'applicazione dell'aggravante ex art. 61 n.11 cod. pen. è sufficiente che il reato sia stato commesso abusando di un rapporto professionale esistente al momento del fatto, anche se tale rapporto non è anteriore nel tempo alla commissione.
- La determinazione della pena e della liquidazione del danno rientrano nella discrezionalità del giudice di merito: la Cassazione interviene solo se manca logica o è evidente la contraddittorietà della motivazione.
- La figura della 'doppia conforme' (due decisioni di merito coerenti) rafforza la tenuta della decisione e riduce lo spazio di intervento della Corte di legittimità.
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