Cassazione Penale, Sentenza n. 23976/2022 del 22/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la condanna per inottemperanza all'ordine di allontanamento (expulsione). Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 14, comma 5-quater, legge n. 286/1998: il mancato allontanamento sarebbe stato determinato dall'impossibilita' di espulsione verso la Tunisia, non per colpa dell'imputato, ma perche' le autorita' consolari tunisine non avevano proceduto all'identificazione e al rilascio dei documenti necessari; quindi la condotta sarebbe giustificata per impossibilita' sopravvenuta (principio nemo tenetur ad impossibilia). Il ricorso ha allegato l'atto di polizia giudiziaria della Questura che attestava che in passato l'espulsione non fu eseguita "a causa della mancata identificazione da parte delle competenti Autorita' Consolari Tunisine".
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Venezia in diversa persona fisica. Motivo: carenza motivazionale della sentenza impugnata nella valutazione della sussistenza del giustificato motivo di inottemperanza, dato che il giudice non ha considerato l'atto di polizia giudiziaria che attestava ostacoli oggettivi all'esecuzione dell'espulsione. La Corte ha richiamato la giurisprudenza che considera giustificato motivo l'impossibilita' assoluta dello straniero di raggiungere la frontiera o il mancato rilascio dei documenti da parte dell'autorita' consolare; ha quindi ordinato al giudice di rinvio di rinnovare il giudizio evitando la carenza motivazionale censurata (senza vincoli sul merito della decisione).
Norme richiamate
legge n.286/1998, art. 14, comma 5-quater
Richiamata dal ricorrente come norma valutata erroneamente: la pretesa e' che la valutazione della condotta dell'imputato debba tener conto della impossibilita' di espulsione verso lo Stato estero indicato
d.lgs. n.286/1998, art. 14, comma 1
La Corte richiama che le ragioni che legittimano la Pubblica Amministrazione a non procedere all'espulsione (necessita' di soccorso, difficolta' nell'ottenimento dei documenti per il viaggio, indisponibilita' del vettore) costituiscono indici dell'inesigibilita' della condotta richiesta allo straniero e possono integrare il giustificato motivo che esclude il reato di inottemperanza
Giurisprudenza di legittimita' (Sez. 1, n. 30779 del 7.7.2006; Sez. 1, n. 40827 del 05/02/2019, MARKOVIC)
Sez. 1, n. 30779 del 7.7.2006; Sez. 1, n. 40827 del 05/02/2019
Precedenti che affermano che l'impossibilita' assoluta dello straniero, o il mancato rilascio da parte dell'autorita' consolare dei documenti necessari, costituiscono giustificato motivo per non considerare integrato il reato di inosservanza all'ordine di lasciare il territorio nazionale
Massime di principio
- La mancata esecuzione di un ordine di allontanamento puo' essere giustificata se esistono ostacoli oggettivi e documentati (es. mancata identificazione o mancato rilascio di documenti da parte dell'autorita' consolare), ai sensi del principio nemo tenetur ad impossibilia
- La difesa deve acquisire e depositare nella fase di merito ogni documento di polizia, questura o comunicazione consolare che attesti le difficolta' di espulsione (rapporti di polizia, richieste di documenti, risposte negative o assenza di risposta delle autorita' consolari, tentativi di acquisto biglietto, ecc.)
- Il giudice e' obbligato a valutare e motivare specificamente l'esistenza o meno del giustificato motivo: la mera affermazione dell'assenza di elementi non e' sufficiente se esistono atti oggettivi prodotti
- La mancata considerazione di prove oggettive relative all'impossibilita' di espulsione determina vizio di motivazione e puo' determinare annullamento con rinvio per nuovo esame
- L'accertamento del giustificato motivo non e' automatico: spetta al giudice del merito valutare se l'impossibilita' era effettiva, assoluta e tempestivamente dimostrata; il giudice del rinvio puo' decidere liberamente sul merito dopo aver adeguatamente motivato
- In situazioni simili, curare la tempestiva raccolta di prove documentali e chiedere espressamente l'acquisizione agli atti delle comunicazioni della Questura e delle autorita' consolari aumenta la probabilita' che il giudice riconosca il giustificato motivo
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