Cassazione Civile, Ordinanza n. 22221/2021 del 04/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello nella parte in cui aveva confermato la regolazione delle spese del giudizio di primo grado e aveva compensato per un quarto le spese del giudizio di appello. Deduceva violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell'art. 4 del D.M. 55/2014, sostenendo che la compensazione fosse illegittima perché egli era risultato vittorioso sul motivo di appello relativo all'erronea liquidazione delle spese di lite; aggiungeva che le spese di primo grado sarebbero state liquidate tra i minimi e i medi tariffari, mentre quelle di appello sarebbero state illogicamente determinate al massimo della tariffa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la statuizione della corte territoriale sulla compensazione parziale delle spese di appello, osservando che il ricorrente era sì vittorioso sul capo relativo alla liquidazione delle spese, ma era comunque soccombente nel merito dell'appello, integrandosi così una soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione, totale o parziale, delle spese. Quanto alla censura sulla liquidazione delle spese d'appello al massimo tariffario, la Corte ha ribadito che la determinazione del compenso tra minimo e massimo è espressione di potere discrezionale del giudice di merito e non richiede specifica motivazione né è sindacabile in cassazione. Non è stata pronunciata condanna alle spese di legittimità perché l'intimato non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
regola la condanna integrale alle spese in caso di soccombenza totale di una parte.
consente la compensazione totale o parziale delle spese in caso di soccombenza reciproca, secondo il principio di causalità degli oneri processuali.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma invocata per censurare la violazione di legge nei criteri di regolazione delle spese.
il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la decisione impugnata era conforme alla giurisprudenza consolidata della Corte.
richiamato dal ricorrente per contestare la liquidazione delle spese, ma ritenuto non idoneo a fondare un sindacato di legittimità sulla determinazione compresa nei limiti tariffari.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
impone, in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
richiamato quale parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La soccombenza reciproca può ricorrere anche quando una parte abbia ottenuto ragione solo su un capo accessorio o sulla quantificazione di una posta, ma resti soccombente sul merito della domanda o dell'appello; in tal caso è legittima la compensazione totale o parziale delle spese.
- La liquidazione dei compensi professionali effettuata dal giudice entro i limiti minimo-massimo della tariffa costituisce valutazione discrezionale di merito, non necessita di specifica motivazione ed è insindacabile in cassazione se non per violazione dei criteri normativi esterni.
- La statuizione sulle spese segue il principio di causalità processuale: chi resta complessivamente soccombente sopporta le spese, salvo che il giudice ravvisi una reciproca soccombenza idonea a giustificare la compensazione.
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