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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27859/2024 del 29/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

La controversia

La controversia nasce dall'occupazione, da parte di un comune, di due porzioni di terreno appartenenti al dante causa delle ricorrenti per la realizzazione di un impianto sportivo pubblico con annessa viabilità. Dopo una prima fase di giudizio e un precedente intervento della Cassazione, il giudizio di rinvio aveva liquidato in favore delle eredi sia un'indennità per occupazione temporanea sia il risarcimento per la perdita definitiva dei suoli, ma aveva limitato la rivalutazione monetaria e aveva applicato il criterio di calcolo dell'indennità di occupazione in modo ritenuto errato dalle ricorrenti. Con il primo motivo le ricorrenti hanno denunciato la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 c.p.c. e 2938 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse trattato come eccezione di prescrizione dell'indennità di occupazione legittima ciò che in realtà era un'eccezione riferita al risarcimento del danno per la perdita del suolo, rilevando così d'ufficio una prescrizione non opposta. Con il secondo motivo hanno censurato la liquidazione dell'indennità di occupazione legittima, sostenendo che per il suolo non edificabile dovesse applicarsi il criterio del dodicesimo dell'indennità di esproprio e non quello degli interessi legali. Con il terzo e il quarto motivo hanno contestato la limitazione della rivalutazione monetaria: trattandosi di debiti di valore risarcitori, la rivalutazione avrebbe dovuto proseguire fino alla decisione definitiva resa nel giudizio di rinvio, e non fermarsi alla precedente sentenza d'appello poi cassata.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che nel giudizio di rinvio il thema decidendum non potesse essere ampliato e che l'eccezione di prescrizione avesse riguardato il solo risarcimento del danno per accessione invertita, non l'indennità di occupazione legittima. Ha accolto anche il secondo motivo, limitatamente alla porzione di area non edificabile destinata a campo sportivo, affermando che per i suoli inedificabili permane il criterio del dodicesimo dell'indennità di espropriazione, mentre ha riconosciuto corretto il criterio degli interessi per l'area edificabile destinata alla viabilità. Ha infine accolto il terzo e il quarto motivo, chiarendo che il credito risarcitorio da fatto illecito è debito di valore e che la rivalutazione va calcolata sino al momento della nuova liquidazione effettuata dal giudice del rinvio, non fino alla precedente sentenza poi cassata. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Potenza, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Nel giudizio di rinvio il giudice non può pronunciare oltre i limiti del devoluto né rilevare questioni estranee al thema decidendum così come delineato dalle originarie allegazioni e dal dictum rescindente.

  • art. 2938 c.c.

    La prescrizione non può essere rilevata d'ufficio se non nei casi consentiti; nel caso concreto era stata eccepita solo in relazione al risarcimento del danno da perdita del bene, non all'indennità di occupazione.

  • art. 13 L. n. 2359/1865

    La mancanza dei termini prescritti dalla norma rileva ai fini della qualificazione dell'occupazione come usurpativa.

  • art. 20 L. n. 865/1971

    Per i suoli inedificabili l'indennità di occupazione legittima va calcolata con il criterio del dodicesimo dell'indennità che sarebbe dovuta per ciascun anno di occupazione.

  • art. 50 d.P.R. n. 327/2001

    Ha generalizzato il criterio del dodicesimo dell'indennità di espropriazione per qualunque tipologia di suolo, ma non si applica ai procedimenti esclusi dall'art. 57 del testo unico.

  • art. 57 d.P.R. n. 327/2001

    Le disposizioni del testo unico non si applicano ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, sia già intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza; continuano ad applicarsi le norme precedenti.

  • art. 2043 c.c.

    Il credito da fatto illecito per perdita del bene e per occupazione illegittima integra un'obbligazione risarcitoria di natura aquiliana.

  • art. 2056 c.c.

    Alla liquidazione del danno si applicano i criteri di cui agli artt. 1223 e seguenti, in quanto compatibili.

  • art. 1223 c.c.

    Il risarcimento deve comprendere la perdita subita e il mancato guadagno che ne siano conseguenza immediata e diretta.

  • art. 1219 c.c.

    Il debitore di un'obbligazione di valore è in mora dal giorno dell'illecito, ma la disciplina delle obbligazioni pecuniarie non si applica automaticamente.

  • art. 1194 c.c.

    Richiamato per escludere l'applicazione delle regole proprie delle obbligazioni pecuniarie alle obbligazioni di valore.

  • art. 1224 c.c.

    Richiamato per chiarire che il ritardo nell'adempimento del debito di valore non si risolve nella sola disciplina degli interessi moratori pecuniari.

  • art. 1282 c.c.

    Richiamato per ribadire la distinzione tra debito di valore e debito di valuta.

  • art. 288 c.p.c.

    Menziionato solo per la correzione materiale della sentenza d'appello.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Indicato come norma processuale per il deposito della memoria.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio il thema decidendum resta chiuso nei limiti tracciati dalla sentenza rescindente e dalle originarie allegazioni: non possono essere introdotte nuove questioni, domande o eccezioni estranee al precedente devoluto, salvo che siano rese necessarie dal dictum della Cassazione.
  • La prescrizione eccepita dalla parte deve essere riferita alla specifica pretesa cui si ricollega; il giudice non può convertire l'eccezione da una domanda all'altra, né rilevare d'ufficio una prescrizione non opposta sulla domanda effettivamente decisa.
  • Per l'indennità di occupazione legittima dei suoli inedificabili continua ad applicarsi il criterio del dodicesimo dell'indennità di espropriazione previsto dall'art. 20, terzo comma, L. n. 865/1971, mentre il criterio degli interessi legali sull'indennità di esproprio riguarda i suoli edificabili o edificati.
  • L'art. 50 d.P.R. n. 327/2001 non si applica ai procedimenti espropriativi per i quali, alla data di entrata in vigore del testo unico, sia già intervenuta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, restando operative le norme previgenti per effetto dell'art. 57.
  • Il credito risarcitorio da fatto illecito è un'obbligazione di valore: la liquidazione deve tenere conto della rivalutazione monetaria sino al momento in cui il giudice effettua la liquidazione definitiva, e non sino a una precedente decisione poi cassata.
  • In presenza di un acconto versato prima della liquidazione definitiva di un debito di valore, il danno da ritardato adempimento va calcolato devalutando acconto e credito alla data dell'illecito, detraendo l'acconto e poi applicando gli interessi compensativi secondo un criterio equitativo sulla somma via via rivalutata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTitolo esecutivoEspropriazione forzataResponsabilità della PAInadempimento
RamiProcesso civileEsecuzioniResponsabilità civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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