Parere n. 153/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto, con presentazione diretta ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dalla signora -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del provvedimento K10/435098 emesso dal Ministero dell’interno in data 18 gennaio 2017, notificato il 16 novembre 2017, con cui è stato decretato il rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9 co. 1 lett. f) della legge 5 febbraio 1992 n. 91, nonché di ogni atto comunque connesso, presupposto e consequenziale al provvedimento impugnato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del provvedimento ministeriale del 18 gennaio 2017 di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992.
Esito
Prevale il privato
La questione giuridica
La ricorrente ha impugnato il diniego della cittadinanza italiana fondato su motivi ostativi di carattere penale. Ha dedotto l'erronea attribuzione di un procedimento penale definito con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p. e l'inesistenza di procedimenti penali a suo carico. Nel corso del procedimento consultivo il Ministero dell'interno ha riaperto l'istruttoria e, all'esito del riesame, ha adottato il 5 ottobre 2022 un decreto di concessione della cittadinanza italiana, trasmesso alla Prefettura per la notifica all'interessata. Si è quindi posto il problema di stabilire se il ricorso dovesse essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse oppure se dovesse essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la riapertura dell'istruttoria e il successivo rilascio della cittadinanza italiana abbiano integralmente soddisfatto l'interesse sostanziale perseguito dalla ricorrente. Ha distinto la sopravvenuta carenza di interesse dalla cessazione della materia del contendere, richiamando il principio secondo cui quest'ultima ricorre quando l'attività successiva dell'amministrazione è integralmente satisfattiva dell'interesse azionato, mediante un ulteriore provvedimento o altri fattori esterni intervenuti nel rapporto controverso. Poiché la ricorrente ha ottenuto il bene della vita richiesto, la Sezione ha espresso parere nel senso della dichiarazione di cessazione della materia del contendere, senza esaminare nel merito le censure originarie.
Osservazioni
Cessazione della materia del contendere
La riapertura dell'istruttoria e il rilascio della cittadinanza italiana hanno integralmente soddisfatto l'interesse azionato dalla ricorrente. Il ricorso non deve pertanto essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ma deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Distinzione dalla sopravvenuta carenza di interesse
La sopravvenuta carenza di interesse ricorre quando l'annullamento dell'atto è divenuto sostanzialmente inutile, mentre la cessazione della materia del contendere presuppone un successivo operato dell'amministrazione integralmente satisfattivo dell'interesse dedotto in giudizio.
Norme richiamate
presentazione diretta del ricorso al Consiglio di Stato
La disposizione è richiamata quale base per il deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.
art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992
domanda di concessione della cittadinanza italiana
La norma costituisce il fondamento della domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dalla ricorrente.
sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti
La disposizione è richiamata in relazione al procedimento penale che il Ministero aveva considerato ostativo al rilascio della cittadinanza.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario, quando l'amministrazione, dopo la proposizione dell'impugnazione, riapre l'istruttoria e adotta un nuovo provvedimento che attribuisce integralmente al ricorrente il bene della vita richiesto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere si distingue dalla sopravvenuta carenza di interesse perché presuppone una soddisfazione integrale dell'interesse azionato derivante dall'operato successivo dell'amministrazione, mentre la sopravvenuta carenza di interesse deriva dall'inutilità della decisione o da altre circostanze che non comportano necessariamente l'integrale soddisfazione della pretesa.
- L'adozione, nel corso del procedimento relativo a un ricorso straordinario, di un provvedimento successivo pienamente favorevole al ricorrente rende non necessario l'esame delle censure rivolte contro il precedente provvedimento sfavorevole.
Ricorso straordinario contro il diniego della cittadinanza
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una cittadina straniera contro il Ministero dell'interno per l'annullamento del diniego della domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992.
Premesse e censure della ricorrente
Il provvedimento impugnato, del 18 gennaio 2017 e notificato il 16 novembre 2017, aveva respinto l'istanza per motivi ostativi di carattere penale. La ricorrente aveva dedotto:
- l'erronea attribuzione di un procedimento penale definito con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p.;
- l'inesistenza di qualsiasi procedimento penale a suo carico.
Il ricorso è stato depositato direttamente al Consiglio di Stato ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. n. 1199/1971.
Sviluppi istruttori
La Sezione ha sollecitato il Ministero dell'interno a depositare la relazione istruttoria. Nella relazione del 6 agosto 2024 l'amministrazione ha riferito di avere riaperto l'istruttoria alla luce degli elementi forniti dalla ricorrente.
All'esito del riesame, il 5 ottobre 2022 il Ministero ha adottato un decreto di concessione della cittadinanza italiana, trasmesso alla Prefettura competente per la notifica all'interessata.
La ricorrente, dopo essere stata informata della documentazione ministeriale e invitata a presentare osservazioni, non ha depositato controdeduzioni nel termine assegnato.
Sopravvenienze e qualificazione dell'esito
Il Collegio ha distinto la sopravvenuta carenza di interesse dalla cessazione della materia del contendere. Secondo il principio richiamato dal parere, la cessazione della materia del contendere si verifica quando l'operato successivo della pubblica amministrazione è integralmente satisfattivo dell'interesse azionato, mentre la sopravvenuta carenza di interesse ricorre quando l'eventuale annullamento dell'atto è divenuto sostanzialmente inutile o quando ricorrono altre circostanze che eliminano l'utilità della decisione senza comportare necessariamente la piena soddisfazione della pretesa.
Nel caso concreto, la riapertura dell'istruttoria e il rilascio della cittadinanza hanno attribuito alla ricorrente il bene della vita perseguito con il ricorso. L'interesse sostanziale è stato quindi integralmente soddisfatto.
Conclusioni
La Sezione ha ritenuto non necessario esaminare nel merito le censure rivolte contro il precedente diniego e ha espresso parere nel senso che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
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